lentepubblica


Certificazioni Uniche 2023: le scadenze per i datori di lavoro

lentepubblica.it • 26 Gennaio 2023

certificazioni-uniche-2023-scadenze-datori-lavoroEcco alcune precisazioni fornite dall’INPS in merito alle scadenze per i datori di lavoro riguardanti le Certificazioni Uniche 2023.


Con il messaggio 16 gennaio 263/2023 l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, comunica ai datori di lavoro interessati le scadenze e  la necessità di inviare i dati sui compensi per fringe benefit e stock option erogati al personale cessato dal servizio durante il 2022, ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.

Certificazioni Uniche 2023: le scadenze per i datori di lavoro

Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”,disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >“Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
  • e visualizzazione del manuale di istruzioni.

Per l’anno 2022 il decreto Aiuti quater, modificando l’articolo 12, comma 1, del decreto Aiuti bis, ha incrementato a 3.000,00 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti.

Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Il testo completo del messaggio

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments