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Indennizzi per cessazione attività commerciale: riaperti i termini

lentepubblica.it • 15 Gennaio 2016

chiusura-partita-iva-bigLa legge di Stabilità ha riaperto i termini per la concessione e la presentazione delle domande dell’indennizzo previsto dal dlgs n. 207/1996, sulla cessazione dell’attività commerciale.

 

I commercianti che chiudono definitivamente la propria attività rottamando la licenza hanno diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione (circa 500 euro al mese), sino all’accesso alla pensione di vecchiaia.

 

La misura era stata introdotta dall’art. 19 ter, comma 1, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 con riferimento alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 ed è stata ripristinata dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013, comma 490), fino al 31 dicembre 2016.  

 

I potenziali destinatari dell’incentivo sono:

 

1) i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

 

2) i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;

 

3) gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

 

4) gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

Per conseguire il diritto all’indennizzo è necessario presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio 2017 dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:

 

1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;

 

2) essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;

 

3) aver cessato definitivamente l’attività commerciale;

 

4) aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

 

Si ricorda, inoltre, che il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione: a) dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; c) dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

L’erogazione dell’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell’attività commerciale) fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età per la pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti Fornero (dunque 66 anni e 7 mesi per i lavoratori uomini; 65 anni e 7 mesi le lavoratrici).

 

L’indennizzo, peraltro, è compatibile con la salvaguardia dalla Riforma Fornero: chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all’indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall’Inps (cfr: messaggio inps 604/2015). Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.

 

La misura dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi quest’anno (anno 2016), l’indennizzo sarà di poco superiore a 501,89 euro ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (Irpef). Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria; l’applicazione di trattenute sindacali; nè l’erogazione di trattamenti di famiglia.

 

Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (Circolare Inps 20/2002).

 

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (Circolare Inps 20/2002) come ad esempio la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.

 

Per quanto riguarda la pensione anticipata l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti (cfr: messaggio inps 7384/2014). In tal caso, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

 

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà  accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’eta’ pensionabile.

 

Assegni Sociali. La compatibilità sussiste anche con riferimento all’assegno sociale. Tuttavia bisogna considerare, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione che  il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Da ciò discende che la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale (pari a poco meno di 6mila euro annui).

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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