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Chiarimenti sulla fruizione del bonus alle imprese per il personale altamente qualificato

lentepubblica.it • 26 Gennaio 2015

In una circolare del Mise ulteriori istruzioni alle imprese, con particolare riferimento alla revoca del credito d’imposta e all’aggiornamento della certificazione contabile.

Con la circolare n. 828 del 9 gennaio scorso il ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti sulla fruizione del credito d’imposta per le imprese che assumono personale altamente qualificato, introdotto dalDl 83/2012 e disciplinato dal decreto del Mise di concerto con il Mef del 23 ottobre 2013. Si tratta del bonus che premia le aziende che hanno sostenuto costi per l’impiego di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, utilizzato in attività di ricerca e sviluppo.
La circolare in esame, annunciata con comunicato del Mise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio, interviene, a seguito delle richieste di chiarimento da parte delle imprese, in particolare sulle cause di revoca del credito d’imposta.

Revoca del bonus
Uno dei motivi di perdita del beneficio fiscale è il mancato incremento occupazionale. In particolare le piccole e medie imprese sono tenute a assumere dipendenti a tempo indeterminato nei due anni successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione che ha dato accesso al credito (per le imprese di grandi dimensioni gli anni diventano tre). Al riguardo, la circolare precisa che per la verifica di tale condizione, occorre fare riferimento, come dato occupazionale complessivo iniziale, al numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa rilevato dal bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, e esposto nella nota integrativa, relativo all’esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l’assunzione. Per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per quelle che non sono tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal “Libro unico del lavoro”, indicando il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato esistenti al 31 dicembre. La circolare raccomanda alle imprese di inserire, in sede di compilazione delle istanze, correttamente tale dato desumendolo dalla documentazione aziendale. Gli stessi criteri valgono per il soggetto certificatore, tenuto a individuare il dato occupazionale che dovrà essere comunicato per il mantenimento del credito d’imposta (ai due o tre esercizi successivi a quello dell’assunzione).

La circolare chiarisce che nel caso in cui il credito d’imposta sia stato concesso per l’assunzione di più dipendenti, l’eventuale mancata conservazione parziale dei nuovi posti di lavoro determina la revoca parziale del credito concesso (riferita, cioè, ai singoli dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non è stato conservato). Al riguardo, viene ulteriormente precisato che l’eventuale mancata conservazione del rapporto di lavoro relativo al profilo altamente qualificato può non costituire causa di revoca dalle agevolazioni se, il dipendente venga sostituito, entro 60 giorni, da una figura professionale avente le stesse caratteristiche.

Aggiornamento della certificazione contabile
Per fruire del credito di imposta, le aziende interessate devono presentare l’istanza, firmata digitalmente, in via telematica, tramite la procedura accessibile dal sito del Mise, allegando alla richiesta la certificazione contabile (firmata dal presidente del collegio sindacale dell’azienda o da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili) entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del bonus.
La circolare, in merito ai tempi di inserimento dell’aggiornamento annuale della certificazione contabile nella piattaforma informatica, precisa che anche per le nuove istanze, presentate a partire dal 12 gennaio in merito alle assunzioni di personale nell’anno 2013, occorre rispettare il termine di 30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione del credito d’imposta. Per gli esercizi successivi, l’aggiornamento della certificazione dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della certificazione, nel caso in cui le aziende non siano tenute all’approvazione del bilancio.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Patrizia De Juliis

 

 

personale altamente qualficato

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