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Cinema, boicottaggio arene gratuite: interviene l’Antitrust

lentepubblica.it • 10 Luglio 2020

cinema-boicottaggio-arene-gratuiteL’intervento si è reso necessario dopo i comportamenti ostili nei confronti delle arene a titolo gratuito.


Cinema: l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di imporre misure cautelari per impedire l’attuazione di un’intesa di boicottaggio tra l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e l’Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) nei confronti delle arene gratuite.

I comportamenti di tali soggetti, come riscontrati, impediscono a dette arene di approvvigionarsi di film da programmare nelle manifestazioni estive dell’anno in corso.

In particolare la misura cautelare adottata dall’Autorità mira a impedire che si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Per effetto del quale al consumatore verrebbe sottratta – per il 2020 – la possibilità di fruire del servizio di intrattenimento e culturale oggetto del presente procedimento.

L’Autorità ha pertanto ritenuto necessario che le Associazioni ripristinino la piena libertà delle case di distribuzione e degli intermediari nella definizione della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico alle arene gratuite.

Cinema, boicottaggio arene gratuite: l’intervento dell’Antitrust

A tal fine, l’Autorità ha applicato l’articolo 14-bis della legge n. 287/90, disponendo che le Associazioni cessino immediatamente di dare attuazione all’intesa contestata nel procedimento avviato il 17 giugno u.s. (ancora in corso).

L’intesa come detto è volta a ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte di arene a titolo gratuito. L’Antitrust intima:

  • la revoca delle comunicazioni/indicazioni contenenti ogni forma di condizionamento e/o orientamento della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico, dandone adeguata comunicazione agli iscritti.

ANICA, ANEC e ANEC Lazio, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, devono inviare ciascuna per proprio conto una relazione dettagliata sull’attività svolta per ottemperare alla delibera odierna.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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