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Classificazione Sostanze Pericolose: UE modifica il regolamento

lentepubblica.it • 23 Marzo 2017

classificazione sostanze pericoloseL’Ue modifica il regolamento sulla classificazione, sull’etichettatura e sull’imballaggio delle sostanze pericolose e delle miscele: con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi aggiunge un nuovo allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.


 

Le informazioni sulle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici sono trasmesse agli organismi designati a livello nazionale da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle e in genere comprendono l’identificazione del prodotto, l’identificazione dei pericoli, le informazioni sulla composizione e le informazioni tossicologiche. Informazioni su cui si basano i centri antiveleni che talvolta sono proprio costituiti dagli organismi competenti.

 

Però, la Commissione, a seguito di un riesame, ha rilevato che esistono al momento notevoli differenze fra i sistemi di notifica, i formati dei dati e le prescrizioni specifiche per paese. Questo comporta che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato in Stati membri diversi devono fornire informazioni spesso simili ripetute più volte e in formati differenti. Tale disomogeneità causa incoerenze nelle informazioni a disposizione del personale medico e del pubblico in generale nei casi di avvelenamento in Stati membri diversi.

 

L’armonizzazione delle informazioni da fornire agli organismi designati, oltre a migliorare la risposta sanitaria, porterebbe nel complesso a risparmi significativi.

 

Per questo il legislatore Ue precisa quali informazioni devono essere presentate a un organismo designato. Le informazioni dovranno riguardare l’identificazione delle miscele e del notificante, l’individuazione del pericolo e i componenti delle miscele. Poiché le formulazioni delle miscele possono essere oggetto di frequenti lievi modifiche con un’incidenza minima o nulla sulla risposta di emergenza sanitaria da fornire, non vengono richieste le informazioni sulle percentuali esatte dei componenti delle miscele. In alternativa, per i componenti delle miscele possono essere presentati gli intervalli di concentrazione. L’ampiezza di tali intervalli dovrebbe essere determinata in base agli effetti sulla salute o agli effetti fisici dei componenti delle miscele e alla pertinenza delle informazioni per la risposta di emergenza sanitaria.

 

Tenuto conto del fatto che le miscele classificate come pericolose possono contenere anche componenti non classificati che possono però avere effetti avversi in seguito a un uso non previsto (ad esempio in caso di ingestione), gli organismi designati devono disporre di informazioni su questi ultimi per formulare misure preventive e di cura.

 

Il formato per la trasmissione delle informazioni è armonizzato dal nuovo regolamento al fine di consentire agli importatori e agli utilizzatori a valle che operano in Stati membri diversi di utilizzare la stessa presentazione o lo stesso formato di trasmissione nei vari Stati membri. Le trasmissioni dovranno avvenire per via elettronica in un formato XML armonizzato, gestito dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche e messo a disposizione a titolo gratuito.

 

Dalla sua, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche dovrà sviluppare un sistema europeo di categorizzazione dei prodotti al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni sull’uso previsto di una miscela e a sostegno dell’analisi statistica dei relativi casi di avvelenamento. Dovrà anche assicurarsi che tale sistema venga utilizzato.

 

Secondo uno studio della Commissione su costi e benefici, i centri antiveleni e gli altri organismi designati hanno segnalato di incontrare problemi con la corretta identificazione della miscela in questione in una percentuale dei casi trattati che può arrivare al 40%. Ciò potrebbe condurre a cure eccessive superflue e a ricoveri per ragioni precauzionali. Pertanto, nell’ambito dell’armonizzazione delle informazioni, l’Ue impone l’identificazione di una miscela con un codice alfanumerico unico (identificatore unico di formula) da apporre sull’etichetta.

 

La maggior parte delle chiamate ai centri antiveleni e agli altri organismi designati riguarda l’esposizione accidentale a miscele pericolose utilizzate dai consumatori e, in misura minore, da settore professionale. Solo un numero limitato di chiamate riguarda miscele per uso industriale impiegate in impianti industriali. Inoltre, presso i siti industriali vi è generalmente una conoscenza più approfondita delle miscele utilizzate e in genere sono disponibili cure mediche. Agli importatori e agli utilizzatori a valle di miscele per uso industriale quindi viene consentito di ottemperare a prescrizioni più limitate in materia di informazione.

 

Comunque sia, al fine di diffondere i necessari lavori di adattamento del formato per la presentazione dei dati e di rendere prioritaria la trasmissione di informazioni, l’Ue definisce un’applicabilità graduale delle nuove prescrizioni in materia.

Fonte: Green Report (www.greenreport.it) - articolo di Eleonora Santucci
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