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Codice Appalti: le novità del decreto correttivo

lentepubblica.it • 21 Marzo 2017

decreto correttivo codice appaltiEcco le novità che dovrebbero essere inserite nel correttivo al decreto appalti pubblici, il numero 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile dell’anno scorso.


 

Il decreto legislativo, che interviene sulla norma attualmente in vigore, potrebbe essere approvato in via definitiva e pubblicato entro la prima settimana di aprile. Complici i lavori per il correttivo al Codice Appalti, le richieste del Consiglio di Stato e quelle delle Regioni, i contenuti sono stati modificati e riorganizzati.

 

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, dalle più semplici alle più complesse, saranno regolamentate con un decreto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp). A prevederlo è stata la bozza di decreto correttivo al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

 

Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sulla base dei prezziari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell ‘importo assoggettato al ribasso d’asta.

 

Si modifica l’attuale articolo 50 del Dlgs 50/2016, con la conseguenza che nei contratti di concessione e di appalto di lavoro e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (il costo di quest’ultima è almeno la metà dell’importo totale), l’inserimento della clausola sociale che comporta il passaggio del personale coinvolto non sarà più una possibilità, ma un obbligo.

 

Il decreto prevede tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) e dà la possibilità di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica in due fasi.

 

Il CUP, codice unico di progetto per gli investimenti, deve essere richiesto solo nel caso di lavori pubblici o anche per l’acquisto di beni mobili, arredi, spesa in conto capitale? Maggiori informazioni qui.

 

Per contrastare il lavoro nero e irregolare, invece, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dovrà considerare anche se i dipendenti dell’azienda siano congrui, come numero, al lavoro da svolgere per il contratto specifico. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario, La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

 

Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara, Ai fini dell’aggiudicazione, nci casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti. Relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell’articolo 80.

 

Tra le molte altre modifiche si segnala quella relativa al limite del subappalto. Viene precisato che è consentito fino al 30% della categoria prevalente e fino al 100% di quelle scorporabili. Però resta la possibilità, per la pubblica amministrazione, di richiedere in anticipo il nome dei subappaltatori.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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30 Marzo 2021 17:43

[…] di circa una cinquantina di decreti attuativi e l’attivazione della cosiddetta soft regulation, cioè la fissazione di regole operative che non […]