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Coltivatore diretto: entro un anno l’attestato definitivo dello status

lentepubblica.it • 5 Maggio 2014

L’omissione fa perdere i benefici fiscali per l’acquisto del fondo, non applicandosi il più ampio termine triennale previsto quando non si presenta anche il certificato provvisorio.

La pronuncia n. 1261/2014 della Corte di cassazione attiene all’interpretazione della disciplina sulla decadenza dal beneficio previsto in tema di formazione della piccola proprietà contadina dall’articolo 6 della legge 604/1954, per mancata presentazione del certificato attestante la qualifica di coltivatore diretto in riferimento alla particolare fattispecie decadenziale prevista dall’articolo 4.
L’articolo 3 dispone, difatti, che l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbano produrre, al momento della registrazione, tra gli altri, un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente (ossia quello di coltivatore diretto, oggi sostituito dalla figura dell’imprenditore agricolo professionale anche ai fini fiscali, cfr Cassazione 26 giugno 2013, n. 16072).
 
In via generale, si deve premettere che la giurisprudenza di legittimità – con la pronuncia 12 luglio 2005, n. 14671 – ha affermato che la responsabilità per comportamenti, attivi od omissivi, è correlabile solo a condotte le quali siano comunque imputabili a colpa dell’obbligato, con l’effetto che non possono essere revocate le agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli per la piccola proprietà contadina da parte di imprenditori agricoli a titolo principale (proprio in tema di legge n. 604/1954) per comportamenti imputabili alla Pa, ossia quando il contribuente abbia dimostrato di essersi attivato con tempestività.
 
La questione oggetto dell’intervento della Suprema corte in rassegna concerne l’applicazione dell’articolo 4 della legge n. 604 citata, la quale dispone, al primo comma, che – in luogo del certificato dell’Ispettorato agrario richiesto dall’articolo 3 – può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio e, al secondo comma, che in tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto.
Nel caso di specie, l’ufficio revocava il beneficio perché il contribuente non aveva presentato la suddetta certificazione dell’Ispettorato agrario entro il termine di un anno dalla registrazione, termine reputato prescritto a pena di decadenza dall’articolo 4, comma 2, mentre il giudice di appello riconobbe il diritto al rimborso, per la tempestiva presentazione del certificato entro il termine triennale di prescrizione di cui al successivo articolo 5 (peraltro decorrente dal giorno del pagamento dell’imposta ordinaria e non da quello di registrazione dell’atto di compravendita). L’articolo 5 dispone che “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’art.4, né quello definitivo previsto dall’art.3, son dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’Ispettorato provinciale di cui al secondo comma dell’art.4”.
 
Una tale sussunzione del fatto alla norma risulta accettabile, ma sfugge la ragionevolezza dell’impianto normativo che concede un ben più ampio termine al contribuente che non abbia consegnato neppure il certificato provvisorio (tre anni decorrente, peraltro, dalla data di pagamentoex articolo 5) rispetto a quell’altro che abbia presentato il certificato provvisorio (un anno dalla data di registrazione ex articolo 4).
A tal proposito, la pronuncia di legittimità – citata da questa in commento – 13 agosto 2002, n. 12189, non aveva eccepito alcunché (nella specie, il pagamento era stato effettuato a seguito di avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro sull’atto di acquisto), affermando che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, riconosciuto in tal caso all’acquirente su presentazione di domanda corredata della prescritta certificazione, si prescrive nel termine di tre anni.
 
Sul tema, si veda anche la Corte di legittimità nella sentenza 8 ottobre 2007, n. 21050, per la quale, ai fini della spettanza dei benefici per la piccola proprietà contadina, il termine fissato dal secondo comma dell’articolo 4 della legge n. 604/1956 al contribuente per la presentazione del certificato definitivo, attestante che i requisiti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto, ha natura decadenziale, con l’effetto che tale omissione è stata considerata insanabile in giudizio.
 
Si segnalano anche le pronunce di legittimità 9 maggio 2007, n. 10609, secondo cui l’articolo 76, n. 2, lettera b), del Dpr 131/1986, stabilisce in via generale che il termine triennale di accertamento ai fini dell’imposta complementare di registro decorre dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, cioè dalla data della denuncia di eventi successivi alla registrazione. Da ciò venne desunto l’effetto che la Finanza decade dall’azione accertatrice in ordine alla contestazione della mancanza dei benefici previsti dall’articolo 7, comma 2, della legge 604/1954 (nel caso di specie, si trattava di cessione della nuda proprietà di un terreno con destinazione agricola), se revoca i benefici oltre tale termine triennale.
La sentenza della Corte regolatrice del diritto 22 febbraio 2012, n. 2614, ha rilevato che – poiché l’articolo 60 della legge regionale siciliana n. 2 del 2002 e l’articolo 99 della successiva legge regionale n. 4 del 2003 non hanno la finalità della formazione o dell’arrotondamento della piccola proprietà contadina, ma esclusivamente quella di: a) ricomposizione fondiaria; b) aumento delle economie di scala; c) ottimizzazione del ritorno degli investimenti nel settore agricolo – la condizione dettata dall’articolo 2 della legge 604/1954, per godere del beneficio previsto per l’imposta di registro, consistente nella prova dei requisiti oggettivi mediante certificazione dell’Organo regionale competente in materia di agricoltura, non necessita.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’agenzia delle entrate

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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