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Commissioni delle gare d’appalto: il parere del Consiglio di Stato

lentepubblica.it • 21 Settembre 2016

appalti pubblici servizi analoghiIl Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici. La Commissione speciale del Consiglio di Stato (parere 14 settembre 2016, n. 1919) si è pronunciata sulle regole operative che l’Autorità nazionale anticorruzione ha adottato ai fini della corretta composizione delle commissioni.

 

L’Autorità nazionale anticorruzione, con nota del 16 luglio 2016, prot. n. 0108041, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle linee guida relative ai «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici».

 

La predetta richiesta assume particolare rilievo – come già osservato dalla Commissione speciale di questo Consiglio di Stato, con parere 2 agosto 2016, n. 1767, in sede di esame delle linee guida su responsabile unico del procedimento, offerta economicamente più vantaggiosa e affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, a cui si fa rinvio – in quanto l’Autorità nazionale anticorruzione, pur non venendo in evidenza un atto per il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio gli schemi delle richiamate linee guida, in una logica di fattiva cooperazione istituzionale.

 

L’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevedeva la nomina di una commissione giudicatrice «quando la scelta della migliore offerta» avveniva «con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa» (comma 1). La commissione doveva essere composta da «esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» (comma 2).

 

La regola generale era rappresentata dalla scelta di commissari “interni” alla stazione appaltante. L’eccezione era rappresentata dalla nomina di commissari “esterni” (professionisti o professori ordinari di ruolo) – «in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate» – scelti nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali o dalle facoltà di appartenenza.

 

L’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha anche anch’esso previsto la nomina di una commissione giudicatrice limitatamente ai casi di aggiudicazione «con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» (comma 1, primo inciso). La commissione deve essere composta da «esperti nello specifico settore cui si afferisce l’oggetto del contratto» e deve svolgere «la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico».

 

La regola generale è rappresentata dalla scelta di commissari “esterni” alla stazione appaltante, selezionati fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione, che comprende una sezione ordinaria ed una sezione speciale. In relazione alla prima si dispone che «i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78». In relazione alla seconda si dispone che «nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale» (comma 3, primo capoverso). I commissari, prosegue la disposizione in esame, «sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

 

Tale lista «è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante». L’eccezione è costituita dalla nomina di “commissari interni”.

 

In allegato il testo completo del parere.

 

 

Fonte: Consiglio di Stato
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