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Il Comune può revocare l’affidamento alla Società in House inefficiente?

lentepubblica.it • 28 Settembre 2017

affidamento in houseIl Comune può revocare l’affidamento alla Società in House inefficiente? La risposta arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4303/2017.


Il Comune può revocare l’affidamento a una società in house e recedere dallo stesso nel caso in cui ci siano carenze di gestione. Come conferma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4303/2017, qualora vi siano le condizioni un ente locale può abbandonare il modello dell’affidamento diretto.

 

Inoltre, non meno rilevante è la possibilità da parte dell’amministrazione di scegliere il modulo gestori per un servizio, anche se la scelta comporta di non proseguire la collaborazione con gli stessi gestori.

 

Secondo la sentenza, il potere di recedere da accordi amministrativi è legato al pubblico interesse e rappresenta la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato con accordo iniziale anziché in forma unilaterale.

 

L’affidamento “in house” costituisce una particolare modalità operativa dell’ente nell’affidamento e gestione di un servizio pubblico essenziale.

 

Dell’in house providing ci si può avvalere tutte le volte in cui un ente pubblico opti per un affidamento del servizio ad una società esterna (formalmente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificarsi come una “derivazione” o “longa manus” dell’ente stesso, senza dover attendere i templi lunghi di una normale gara.

 

La differenza tra la società in house e la società mista consiste, secondo i giudici amministrativi, nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell’amministrazione dal punto di vista sostanziale, mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza.

 

In quest’ultimo caso, l’affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l’individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all’oggetto.

 

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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