La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo scorso, ha approvato un documento unitario (in attuazione dell’accordo del 16 luglio 2015) relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Le procedure nell’assegnazione delle concessioni comunali per lo svolgimento delle attività sopraindicate devono risultare omogeneee. La durata delle concessioni comunali di aree pubbliche per lo svolgimento di determinate attività è fissata nel limite massimo di 12 anni.
Ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche, nel caso di pluralità di domande concorrenti:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell’attività su area pubblica, in cui sono comprese:
b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
c) criterio relativo al possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione dell’area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l’impresa in possesso dei menzionati certificati.
Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di impresa riferita all’attività su area pubblica.
In allegato il testo completo del documento.
Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome