Concorsi Pubblici: ecco come si è pronunciato il TAR del Lazio sull’esclusione per chi indossa uno smart watch durante la prova preselettiva.
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Il Tar Lazio respinge il ricorso ritenendo, erroneamente che il bando
Risulta invece che il Comitato di Vigilanza si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione dei candidati sulla necessità di
Il menzionato Comitato avrebbe, quindi, invitato i candidati a non fare “uso” delle indicate apparecchiature. Senza tuttavia menzionare il divieto di introdurle in aula, anche se disattivate o comunque inidonee all’utilizzo e in concreto non utilizzate.
Ricorso Concorso Pubblico: in caso di irregolarità, come si impugna?
In definitiva, in base al bando e alle istruzioni date dal Comitato di sorveglianza sarebbe stato vietato l’uso dei dispositivi di cui sopra. Ma non risulta vietata, tuttavia, l’introduzione in aula degli stessi, laddove (come nella fattispecie) i dispositivi non siano in grado di funzionare.
Quindi, anche in base alla detta nota, la mera introduzione in aula di uno dei dispositivi in essa contemplati non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’esclusione. Inftti occorreva anche che il medesimo fosse idoneo alla “memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati”.
Del resto, l’appellante, mediante apposita perizia, avrebbe dimostrato che l’Apple Watch 3, se non collegato (come nella fattispecie) a un I-Phone, non sarebbe in grado di memorizzare informazioni o trasmettere dati.
Peraltro, l’art. 6, comma 12, del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017), disponeva:
“Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal corso-concorso”.
Il bando, quindi, non vietava di introdurre in aula smartwatchs. Escluso che bando e avvertenze date ai candidati contemplassero un espresso divieto di introdurre in aula smartwatchs, occorre stabilire se la detta proibizione potesse discendere dal divieto di introdurre o usare “qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati”.
Conseguentemente risulta dichiarata l’illegittimità dell’esclusione.
A questo link il testo completo della Sentenza del TAR del Lazio.
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