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Congedo per affido e adozione: ecco alcuni chiarimenti

lentepubblica.it • 28 Aprile 2023

congedo-affido-adozioneEcco alcune precisazioni interessanti in merito al congedo per affido e adozione: scopriamo quali sono tutte le specifiche per l’anno in corso.


Si ricorda che all’interno della manovra economica per il 2023, che per quest’anno ha un  valore complessivo pari a 35 miliardi di euro, sono state incluse diverse novità in materia di congedo parentale.

La legge di bilancio allunga, nello specifico, i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumenta le retribuzioni totali.

Nello specifico si registra un incremento dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a:

  • madri lavoratrici dipendenti
  • padri lavoratori dipendenti

Tuttavia questi soggetti possono fruire dell’indennità maggiorata all’80 per cento:

  • in alternativa tra loro
  • e nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Congedo per affido e adozione

In questo breve approfondimento scopriamo quali sono invece le regole in merito al Congedo per affido e adozione, sia che si tratti di congedo parentale sia che si tratti di congedo di maternità e paternità.

Come stabilito dalla legge i genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori naturali, con alcune variazioni legate all’ingresso del minore in famiglia.

Congedo parentale

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La relativa indennità è dovuta per il periodo massimo complessivo previsto, entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia (e non più tre anni).

In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale del padre adottivo di minore straniero non può essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio italiano perché è solo dopo tale evento che avviene “l’ingresso del minore in famiglia“, quale condizione legale per fruire del predetto congedo.

Quindi, per il periodo precedente di permanenza all’estero del futuro genitore, questi non ha diritto ad alcuna copertura economica o previdenziale, essendo solo garantita la salvaguardia del rapporto subordinato.

Congedi di maternità e paternità

Per quanto riguarda il congedo di maternità e paternità spetta alla madre e al padre adottivo nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affido, ma con tempistiche diverse.

Adozione nazionale e internazionale

In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Mentre invece in caso di adozione internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso minore nella famiglia.

Il congedo di paternità spetta comunque anche nel caso di adozione internazionale al padre lavoratore (per l’intero periodo di 5 mesi o per il periodo residuo) in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino.

Affido

In caso di affidamento il diritto all’astensione dal lavoro spetta per un periodo complessivo di 3 mesi da fruire entro i 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato.

Le disposizioni trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l’adozione debba essere pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all’ingresso del minore in Italia.

Diritto anche ai riposi giornalieri

Infine genitori adottivi e affidatari hanno diritto ai riposi giornalieri, entro il 1° anno dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.

Per la madre sono previsti:

  • 2 ore di riposo al giorno
  • 1 ora, quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

In caso di adozione plurima, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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