L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.
Si ricorda che la trasmissione telematica delle certificazioni in argomento costituisce un flusso comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta in carico alla lavoratrice l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro.
Ciò premesso, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare n.3 del del 25 Gennaio 2019, la domanda di indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere può essere presentata all’Inps telematicamente, sulla base delle istruzioni fornite dallo stesso Istituto.
Questo congedo spetta alle lavoratrici:
Fino al 31 marzo 2019 la domanda potrà essere presentata sia in formato cartaceo sia in modalità telematica. Dal 1° aprile 2019, invece, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dall’interessata esclusivamente per via telematica.
La domanda telematica, e l’eventuale istanza di riesame, devono essere presentate dall’interessata attraverso i seguenti canali offerti dall’Istituto (cfr. la circolare n. 45/2012):
Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.