Vediamo come funziona il Congedo parentale per i lavoratori autonomi, come fare domanda e qual è l’importo dell’indennità.
Congedo parentale lavoratori autonomi: tra le novità degli ultimi giorni c’è l’inclusione del Congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi.
La norma, infatti, era prevista solo per le mamme lavoratrici nel campo autonomo, ma col decreto legislativo n.105 del 30 giugno 2022, sono state introdotte le norme apposite che regolano il congedo anche per i padri.
L’obiettivo è quello di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, permettendo la parità di genere, sia in ambito privato che in ambito lavorativo.
Vediamo allora come funziona il congedo parentale per i lavoratori autonomi.
Come indicato sul sito dell’Inps, il requisito essenziale per poter usufruire del congedo parentale è aver effettuato il versamento dei contributi, relativi al mese precedente a quello in cui è iniziato il congedo o una parte di questo.
Durante il congedo, ovviamente, il lavoratore deve astenersi dall’attività lavorativa.
Per i lavoratori autonomi, la durata massima di congedo disponibile è di 3 mesi da poter fruire:
La durata del congedo è valida per ogni bambino: ad esempio, in caso di parto gemellare, il periodo di congedo fruibile sale a 6 mesi per entrambi i genitori.
Così come per i lavoratori dipendenti, anche per i lavoratori autonomi l’indennità sostitutiva della retribuzione è pari al 30%. In questo caso, però, la percentuale viene calcolata sulla retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita dalla legge ogni anno, a seconda della categoria di appartenenza.
Ad esempio, nel 2022 la retribuzione convenzionale è pari a 49,91 euro: il congedo, quindi, sarà poco inferiore ai 15 euro.
Per poter richiedere il congedo, occorre inoltrare la domanda prima dell’inizio del periodo indennizzato.
L’unica eccezione vale per i padri lavoratori autonomi, per i quali la procedura è stata avviata solamente in questi giorni. In questo caso specifico, i lavoratori potranno fare richiesta per periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data dell’entrata in vigore del decreto) e il 25 novembre (data di pubblicazione del messaggio Inps).
La richiesta va fatta in via telematica, tramite uno dei seguenti canali: