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Consiglio dei Ministri, via libera a decreto che introduce norme UE a tutela dei consumatori

lentepubblica.it • 6 Febbraio 2014

Tempi più lunghi per esercitare il diritto di recesso, maggiori obblighi di informazione al consumatore prima della sottoscrizione del contratto, nuove regole che disciplinano la consegna del bene acquistato. Sono queste alcune delle più importanti novità contenute nel decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, su proposta dei Ministri Enzo Moavero Milanesi e Flavio Zanonato. Il decreto recepisce la direttiva 2011/83/UE che introduce nuove disposizioni in tema di tutela dei consumatori nei contratti a distanza e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali, due ambiti sinora regolati in fonti diverse di diritto dell’Unione Europea che la direttiva ha l’obiettivo di armonizzare.

A partire dal 14 giugno 2014 – data dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto –  sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in tutti i tipi di contratto di consumo, in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali. Il provvedimento consente inoltre a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno sia in quello transfrontaliero.

Il recepimento della direttiva realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Contribuirà inoltre a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on-line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.

L’obiettivo principale della direttiva è quello di contribuire sostanzialmente ad un migliore funzionamento del mercato unico europeo tra consumatori e imprese, aumentando la fiducia del consumatore nel mercato UE e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.

Come ricorda la stessa direttiva nelle premesse, “il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato unicoo, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere”. Una differenza “particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita”. Spiega, infatti, la direttiva come il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato anche dalla diversa tipologia di norme nazionali che l’armonizzazione si propone di superare. Non a caso, la vendita diretta è molto cresciuta negli ultimi anni a livello nazionale, soprattutto nel settore dei servizi, ma è ancora “esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri”.

Nel recepire la direttiva, il decreto legislativo risolve anche due procedure di infrazione: si tratta della procedura n. 2013/2069 e della procedura n. 2014/0132.

Sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette. Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si segnala:

  • la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
  • il diritto di recesso (diritto di ripensamento) riconosciuto al consumatore, è reso possibile entro un termine più ampio (dagli attuali 10gg. a 14gg.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60gg dalla conclusione del contratto e da 90 gg. dalla consegna del bene a dodici mesi;
  • l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE;
  • un’importante novità, in caso di ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perchè sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”;
  • l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori;
  • analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;
  • che l’autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Altre informazioni

I contratti a distanza e quelli negoziati al fuori dei locali commerciali sono contratti tra un professionista ed un consumatore, aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi, conclusi con particolari modalità.

Nel caso dei contratti a distanza, sono conclusi con mezzi di comunicazione a distanza , senza la presenza fisica e simultanea dei due contraenti come, ad esempio, le vendite telefoniche, le televendite, le vendite via fax o via internet.

Nel caso dei contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, si tratta di contratti conclusi alla presenza fisica e simultanea dei due contraenti ma in un luogo diverso dal locale commerciale del professionista (ad esempio, la vendita porta a porta, sulla pubblica via e nel corso di escursioni turistiche) o nel locale del professionista immediatamente dopo che il consumatore è stato personalmente e singolarmente avvicinato in luogo diverso.

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