Una guida ai contratti di espansione: strumenti che consentono di gestire ristrutturazioni aziendali puntando all’inserimento di nuove competenze.
Infatti il contratto di espansione offre non solo il modo di agevolare il ricambio generazionale, ma anche di favorire un turn over delle professionalità per la realizzazione di piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
Scopriamo, dunque, qui di seguito quali sono le specifiche di questa tipologia contrattuale e in quali casi è applicabile.
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Il contratto di espansione consente alle aziende una pluralità di azioni: far uscire personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo incentivato.
In breve il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale che riguarda le imprese che hanno più di 250dipendenti e sono interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione che prevedano anche la modifica dei processi aziendali con conseguente esigenza di adeguare le competenze professionali dei lavoratori.
l’istituto del Contratto di espansione, previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015, originariamente rivolto alle imprese con un organico superiore alle 1.000 unità in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020.
L’istituto, è stato esteso, ad alcune condizioni, anche alle aziende con un organico non inferiore a 250 unità, risulterà quindi appetibile anche alle medie aziende favorendo un ricambio generazionale dei lavoratori usufruendo:
La Legge di Bilancio per il 2021 ha infatti operato una “riverniciatura” delle norme sul contratto di espansione introdotte dal decreto legislativo n.148/2015 e che riguardano il meccanismo con il quale le aziende possono procedere alla modifica dei processiaziendali, ai fini di un progresso e di uno sviluppo tecnologico dell’attività svolta, nonché ad un ringiovanimento dei propri organici.
Uno degli aspetti più importanti del contratto di espansione è quello che attiene ad una forma di prepensionamento dei lavoratori delle aziende che intendono avvalersi di tale contratto.
Le Aziende che attivano dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e,in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.
La circolare del Ministero del lavoro 16 del 6 settembre 2019 ammette il ricorso al contratto di espansione anche quando l’impresa la cui struttura sia articolata in diverse unità produttive, abbia in corso – in sedi diverse da quella coinvolta dalle finalità del contratto di espansione – altri strumenti di ammortizzatori sociali.
Lavoratori occupati mediamente nei 6 mesi precedenti raggiungibili anche con una rete di Imprese nell’ipotesi di aggregazione con un’unica finalità produttiva o di servizi.
In presenza di tali requisiti i lavoratori interessati:
Lavoratori occupati mediamente nei 6 mesi precedenti raggiungibili anche con una rete di imprese nell’ipotesi di aggregazione con un’unica finalità produttiva o di servizi.
In presenza di tali requisiti i lavoratori interessati possono:
Per determinare l’organico, occorre considerare nel semestre anche i periodi di sosta e di sospensione stagionale, mentre in caso di nuove attività si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
Gli accordi contrattuali, in caso aggregazioni di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi devono essere sottoscritti in data antecedente alla stipula del contratto di espansione e mantenere gli effetti per tutto il periodo.
Il contratto di espansione, ai fini della sua efficacia, deve contenere:
Grazie alle indicazioni dell’INPS sono state definite le procedure di erogazione dell’indennità di accompagnamento alla pensione riservata ai lavoratori che risolvano consensualmente il loro rapporto di lavoro, estese dalla legge di Bilancio 2021 anche alle imprese più piccole.
Con la circolare INPS 24 marzo 2021, n. 48, l’Istituto infatti illustra le disposizioni in materia di indennità mensile erogabile ai dipendenti di imprese che hanno stipulato un contratto di espansione, che risolvono il rapporto di lavoro e si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e viene corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile per la pensione.
La circolare riporta i requisiti richiesti alle imprese e le indicazioni per la stipula del contratto di espansione, subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.
Per quanto riguarda l’indennità mensile, vengono indicati i requisiti per i lavoratori, le caratteristiche della prestazione, il programma annuale di esodo e le modalità di presentazione all’INPS, da parte del datore di lavoro, dell’accordo sottoscritto e del “Modello di accreditamento e variazioni”.
Nella circolare, inoltre, sono fornite le informazioni sulla liquidazione della prestazione, sulla compilazione del flusso UNIEMENS , sullo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità e sulla liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata.
A questo link il testo della Circolare.