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Contratti MEPA: obbligo di bollo, quali regole vanno applicate?

lentepubblica.it • 24 Settembre 2018

contratti-mepa-obbligo-bolloContratti MEPA: sull’obbligo di bollo, da applicare sui numerosissimi contratti che ogni giorno vengono stipulati con le pubbliche amministrazioni tramite il portale di acquisti in rete, quali regole vanno applicate?


Contratti MEPA: obbligo di bollo, quali regole vanno applicate? L’Università fa presente che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, ha chiarito – in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici – che il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sottoscritto dalla sola Amministrazione procedente deve essere assoggettato all ‘imposta di bollo ai sensi dell ‘articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n.642 del 1972.

 

In ragione di tali disposizioni normative, l ‘imposta di bollo è a carico del fornitore; tuttavia la pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle  norme  verificando  l ‘effettivo  versa mento della  stessa.

 

Al riguardo l’Università rappresenta, che ri spetto alle istruzioni  fornite con la citata risoluzione n, 96/E sono emersi alcuni dubbi interpretativi , a seguito dell ‘entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 20 1 6, n. 50, che ha abrogato il previgente Codice dei con tratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 2006, ed il relativo regolamento approvato con il DPR. n. 207 del 2010.

 

In proposito, evidenzia, che contrariamente a quanto stabilito dal DPR n. 207 del 20 10, le disposizioni previste dal D.Lgs n. 50 del 2016 non chiariscono, in modo specifico, se l’ obbligo del pagamento dell’imposta di bollo  debba ricadere in capo al fornitore senza che sulla pubblica amministrazione, operante in veste di stazione appaltante, debbano determinarsi condizioni di applicazione del principio di solidarietà nell’adempimento della predetta imposta.

 

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate

 

Con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 20 13, è stato chiarito – in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici – che il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione (MEPA) deve essere assoggettato all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n .642 del 1972.

 

Tanto premesso, si  osserva che con il Decreto legislativo  18 aprile 2016, recante ( Codice dei contratti pubblici ) sono state innovate la modalità di stipula dei  contratti  formati  nell’ambito  di  una  particolare procedura  prevista  per l’approvvigionamento dei  beni  da  parte delle pubbliche amministrazioni  e relativi a  transazioni  gestite per  via elettronica  e  telematica  nell’ambito del

 

Con riferimento al quesito concernente l’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di acquisto di beni e servizi, a carico unicamente del fornitore/appaltatore della pubblica amministrazione (stazione appaltante), si osserva che l’articolo 8 del DPR n . 642 del 1972, stabilisce che Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell ‘altra parte, nonostante qualunque patto  contrario”.

 

Quindi, nel caso in cui la stazione appaltante sia una amministrazione dello  Stato,   l’imposta  di   bollo   è  a   carico   esclusivamente  dei  fornitori; diversamente,  nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  sia   una  amministrazione pubblica, diversa dallo Stato, occorre far  riferimento  all’articolo  22  del  DPR  n. 642 del l 972, che stabilisce

 

“Sono obbligati in solido per il  pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.”

 

Per tutte le altre informazioni potete consultare il testo completo del documento, in allegato a quest’articolo.

Fonte: Agenzia delle Entrate
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