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Coronavirus, permessi di soggiorno in scadenza: il vademecum della Caritas

lentepubblica.it • 27 Maggio 2020

coronavirus-permessi-soggiorno-caritasAll’interno dei decreti che si sono susseguiti in questo periodo di emergenza, alcune disposizioni fanno riferimento ai permessi di soggiorno. È quindi importante analizzare le norme per cercare di orientarci e soprattutto capire come orientare le persone in relazione al destino del loro permesso di soggiorno.


Coronavirus, permessi di soggiorno e documenti in scadenza: un vademecum della Caritas di Roma ricostruisce le disposizioni di legge per il periodo dell’emergenza Covid19.

Nei vari dpcm che si sono susseguiti in queste ultime settimane, infatti, il Governo ha inserito anche disposizioni che riguardano i cittadini stranieri.

Ecco come i decreti di Protezione civile modificano la normativa con deroghe e sospensioni.

Coronavirus e permessi di soggiorno: il vademecum della Caritas

L’art. 103 stabilisce SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: Il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 aprile 2020.

Dunque, rispetto a quanto previsto dall’art. 9 DL n. 9/2020, il termine di definizione dei procedimenti che riguardano (anche) i cittadini stranieri è sospeso fino al 15 aprile 2020 e non più fino al 31 marzo

L’art. 103, stabilisce inoltre SULLA VALIDITA’ DEI PERMESSI SCADUTI NELLE MORE DELL’EMERGENZA:

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.

L’art. 104 stabilisce SULLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’:

I documenti di riconoscimento e di identità (ex art. 1, co. 1 lettere c) e d) d.p.r. n. 445/2000) in scadenza dal 17 marzo 2020 hanno una validità fino al 31 agosto 2020.

Pertanto il permesso di soggiorno in quei casi in cui valga come documento di riconoscimento ai sensi del suddetto d.p.r. 445/2000 (natura ribadita anche dall’art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018: “Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.) ha validità come documento di riconoscimento anche se scaduto fino al 31 agosto.

A questo link potete consultare il testo completo del Vademecum della Caritas di Roma.

Nulla osta al lavoro: ecco che cos’è e a cosa serve.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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