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Corte dei Conti: utilizzo avanzo di amministrazione per fronteggiare spese energetiche

lentepubblica.it • 18 Maggio 2022

corte-conti-utilizzo-avanzo-spese-energeticheIn un recente parere in risposta al quesito di un Comune, la Corte dei Conti si esprime sulla possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per fronteggiare le spese energetiche.


Nello specifico la Corte dei Conti risponde a un Sindaco che aveva rivolto alla Sezione un parere in merito
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

In particolare, rappresentando come il quesito interessi una vasta platea di enti locali, il Comune chiedeva se fosse possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione per fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) “aumentate in misura ragguardevole”.

La risposta arriva nella deliberazione n. 63/2022 della Corte dei conti, Sez. Lombardia.

Corte dei Conti: possibilità di utilizzo dell’avanzo per fronteggiare spese energetiche

In breve la Corte dei Conti risponde che l’avanzo di amministrazione può fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art.187 del TUEL, nell’ordine di priorità indicato dalla norma.

L’articolo citato prevede una “ripartizione” del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere queste tre quote, ai sensi del comma 1 dell’art.187 Tuel, l’ente deve considerarsi in disavanzo di amministrazione.

Se dall’art.187 si ricava, dunque, la definizione di disavanzo, dall’esame della norma (e di altre disposizioni del Tuel), come rilevato, non si traggono elementi univoci atti ad identificare l’avanzo di amministrazione con i fondi liberi, con le risorse, cioè, che “residuano”, una volta sottratte dal risultato di amministrazione le tre quote indicate, posto che, si osserva, il comma 2, lett. e), dell’art.187 (come, d’altronde, l’art.199) associa la locuzione avanzo anche alla parte del risultato di amministrazione destinato a investimenti.

Seguendo i chiarimenti della giurisprudenza, la nozione di avanzo deve, allora, riferirsi a quelle risorse del risultato di amministrazione acquisite nel corso della gestione dell’anno o rinvenienti da esercizi precedenti che non sono state ancora utilizzate“.

Il testo completo del parere

Per tutti i dettagli potete consultare il testo completo del parere a questo link.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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