Decreto Green Pass: disponibili le schede ALI con le principali misure e novità previste in materia.
Con il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al Green pass, il Governo amplia la platea delle attività e dei servizi in cui sarà obbligatorio esibire il certificato verde, avviata con lo scorso decreto che dal 6 agosto stabilisce l’obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.
Il Green pass sarà obbligatorio anche per il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari e per i trasporti di media lunga percorrenza.
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Sono tre, ricordiamo, le condizioni che consentono di ottenere il Green pass: essere guariti dal Covid19, aver fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti o essersi sottoposti ad almeno una dose di vaccino.
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Nelle schede ALI una sintesi delle misure adottate.
A questo link potete consultare il file con tutte le Schede al completo.
Invece, a questo link potete consultare il testo completo del Decreto.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane