Il datore di lavoro ha rimborsato una parte delle spese sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia di mia figlia. Posso detrarre la parte non rimborsata?
Stefania Colo
Le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole materne) sono detraibili nella misura del 19%. Per il 2016, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Tuttavia, non possono essere detratte le spese sostenute nel 2016 che, nello stesso anno, sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione unica 2017 (punti da 701 a 706) con il codice “12”. La detrazione, invece, spetta sulla parte di spesa non rimborsata (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 85).
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano