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Disagi dovuti al trasporto aereo: come farsi risarcire?

lentepubblica.it • 15 Marzo 2017

disagi trasporto aereoRitardi, cancellazioni, perdita delle coincidenze ed overbooking sono all’ordine del giorno per coloro che scelgono di viaggiare in aereo. Non tutti però sanno che è  possibile chiedere un risarcimento danni  alle compagnie aeree, in conseguenza  del disagio subito.


La normativa europea riconosce una tutela ampia e dettagliata, in grado di colpire le compagnie che si rendano inadempienti nei confronti dei passeggeri – consumatori, a causa della  loro negligenza. Il regolamento UE n.261/2004 prevede infatti in caso di cancellazione e ritardo  del volo, che i  passeggeri ricevevano a titolo gratuito:

 

a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

 

b)  sistemazione in albergo:

 

— qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o

 

— qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

 

c) trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

 

Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

 

Ai passeggeri spetta altresì’ la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo,a meno che:

 

 

  •  siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;

 

 

oppure

 

 

  •  siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto

 

 

oppure

 

 

  •  siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

 

 

Il passeggero è tenuto soltanto a fornire la prova della sua presenza sul volo oggetto di  ritardo o cancellazione con il proprio titolo di viaggio, mentre la compagnia aerea dovrà dimostrare che la cancellazione o il ritardo  del volo sia dovuta a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

 

Se il tuo volo è stato cancellato o sei arrivato a destinazione con un  ritardo pari o superiore alle 3 ore per i voli nazionali, ovvero pari  4 ore per i voli internazionali, hai perso  la coincidenza in caso di volo con uno o più scali, o ti è stato negato l’imbarco per overbooking  (eccesso di prenotazioni), contattaci e ti forniremo una consulenza dettagliata e l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che il passeggero-consumatore ha diritto di ricevere entro due anni dalla data prevista per l’effettuazione del volo.

Fonte: CODICI (www.codici.org)
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