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Distacco dall’Impianto di Riscaldamento Centralizzato: l’auspicabile intervento del legislatore

lentepubblica.it • 22 Luglio 2019

distacco-impianto-riscaldamento-centralizzatoLa normativa sul distacco dei radiatori del singolo appartamento condominiale dall’impianto di riscaldamento centralizzato necessita di maggiore esplicitazione in sede legislativa.


Premessa

Distacco dall’Impianto di Riscaldamento Centralizzato. Circa la spinosa problematica del distacco dalla caldaia centralizzata condominiale, si ritiene che le categorie interessate (a iniziare da quella dei consulenti-ingegneri che si occupano delle relazioni tecniche) dovrebbero valutare se promuovere istanza al legislatore per una norma che legittimi o meno il fondamento di orientamenti pressoché consolidati.

Al riguardo, c’è anzitutto che il fornitore della caldaia centralizzata deve specificare quanti appartamenti vi si possano distaccare senza produrre squilibri di funzionamento (deve specificarlo anche sulla base delle possibili revisioni della caldaia).

Va da sé che, oltre il limite così determinato, distacchi non ce ne possano essere.

È così, e solo così, che si evitano gli squilibri di funzionamento a cui fa riferimento la (giusta) norma.

Acquisto di nuova caldaia centralizzata

Posto quanto premesso, va da sé che, se si acquista una nuova caldaia centralizzata, essa deve avere – alla condizione che il distaccato rinunci alla possibilità di riagganciarsi in futuro alla caldaia centralizzata – capacità non eccedente il fabbisogno delle unità immobiliari non distaccate.

È chiaro, infatti, che l’affermazione dell’obbligo di partecipazione di tutti (non distaccati e distaccati) alla spesa di acquisto della caldaia deve essere, a differenza di come avviene, subordinata alla mancanza di quella rinuncia. Altrimenti, l’acquisto di una caldaia con capacità maggiori rispetto al fabbisogno effettivo (dei non distaccati), non andando nella direzione degli equilibri di funzionamento, si pone in palese contraddizione con la corretta applicazione dell’art. 1118, comma 4, del codice civile, nel quale va semplicemente letta in via razionale la specificazione della necessità che, a fronte di un distacco dalla caldaia centralizzata, non ci siano aggravi di spesa in capo agli altri condomini.

Occorre, infatti, tener presente che la spesa per una caldaia adeguata al fabbisogno effettivo, essendo inferiore a quella di una caldaia maggiore, non produce oneri aggiuntivi per nessuno, nel venire ripartita tra i non distaccati.

Sebbene sia già implicito, si aggiunge che la possibilità, per il condomino distaccato, di non partecipare all’acquisto della caldaia nuova è formalmente subordinata alla rinuncia al riaggancio futuro per effetto del combinato tra i commi 2 e 3 e il comma 4 dell’art. 1118 del codice civile. Invero, se non ci sarà riaggancio, la caldaia centralizzata non può essere considerata parte comune. Se la si considerasse parte comune, infatti, bisognerebbe acquistarla con capacità superiore al fabbisogno dei non distaccati e ciò, non andando nella direzione degli equilibri di funzionamento, si porrebbe in giuridico contrasto col comma 4.

Concorso alle spese

Rispetto alla spesa per l’acquisto della nuova caldaia, è, quindi, concetto ben differente il concorso alla manutenzione straordinaria che viene precisato nell’art. 1118, comma 4, del codice civile: in quel punto, infatti, il legislatore afferma che le esigenze dei proprietari/inquilini distaccati devono contemperarsi con quelle degli altri, al fine di non penalizzare economicamente questi ultimi.

Quindi, la spesa per l’acquisto della nuova caldaia, non essendo pro quota esistente, non deve essere, a differenza di quella per la manutenzione straordinaria, sostenuta dal condomino distaccato.

Va, inoltre, detto che non può essere ritenuto corretto l’addebito dei consumi involontari, trattandosi di un beneficio che il distaccato non richiede e il cui pagamento a suo carico si traduce in indebito vantaggio economico per chi ha invece scelto la modalità del riscaldamento centralizzato e che, grazie ai contabilizzatori, quella quantità di energia termica consuma.

Ciò è talmente oggettivo da rendere non utile ogni, pur valida, disquisizione sul consumo involontario da parte dei non distaccati dalla caldaia condominiale.

Conclusioni

È, pertanto, necessaria una chiarificatrice integrazione normativa, alla luce dell’andamento concreto delle cose.

Nel merito (e non da ultimo, data l’ampia finalità della norma), tale integrazione sarebbe idonea a salvaguardare la dignità a quelli che, volendosi distaccare, o avendolo fatto, appaiono paradossalmente come portatori di interessi lesivi dei diritti degli altri proprietari o inquilini.

Inoltre, ridurrebbe significativamente il numero dei contenziosi, in parallelo al venir meno l’ingiustissima prospettiva di causa legale, che attualmente induce molte persone a rinunciare a priori al proprio diritto al distacco dalla caldaia centralizzata condominiale.

In conclusione, la pur chiarissima normativa andrebbe maggiormente esplicitata in sede legislativa, anche ai fini dell’obbligo, in  capo alle amministrazioni condominiali, di  regolamentare  il distacco dalla caldaia centralizzata sulla base della specificità propria dei relativi stabili.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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