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Le distanze tra costruzioni: norme complesse per una disciplina semplice?

Chiarelli Simone • 28 Marzo 2022

distanze-tra-costruzioniIn una recente pubblicazione curata dal Dottor Stefano Saracchi e supportata dal Dottor Simone Chiarelli l’analisi puntuale delle norme e della disciplina che riguardano le distanze tra costruzioni.


Le distanze tra edifici sono disciplinate dagli artt. 873, 874, 875 e 877 del Codice Civile.

L’art. 873 stabilisce che

le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”

I regolamenti comunali al fine di evitare anguste intercapedini generalmente fissano limiti maggiori; ma non possono consentire distanze inferiori.

Scopriamone di più su una questione apparantemente semplice ma in realtà complessa dal punto di vista normativo.

Le distanze tra costruzioni: norme complesse per una disciplina semplice?

Per fornire una panoramica completa sull’argomento il Dott. Stefano Saracchi, con il supporto del Dott. Simone Chiarelli, ha realizzato un’interessante pubblicazione su questa intricata materia.

La pubblicazione è tratta dal compendio “Diritto per Tecnici – nel Diritto Amministrativo” di Stefano Saracchi.

L’idea che la disciplina delle distanze legali delle costruzioni abbia l’obiettivo di evitare spazi angusti nei contesti urbani che possano incrementare fenomeni insalubri e formazione di punti di sporcizia di difficile rimozione è opinione diffusa e rinvenibile in vari contesti formativi, sia tecnici che giuridici.

Se questo fosse completamente vero, prima il legislatore e poi la giurisprudenza non si sarebbero interrogati, per lunghissimo tempo, sulla derogabilità delle disposizioni in materia di distanze.

È quindi opportuno affrontare la tematica e porre la questione su due piani distinti e separati: quello privato del codice civile e quello pubblico delle norme urbanistiche.

Potete leggere il testo completo della pubblicazione a questo link.

 

Fonte: articolo del Dottor Stefano Saracchi, con il supporto del Dottor Simone Chiarelli
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