lentepubblica


Divieto di pagamento degli stipendi in contanti: i chiarimenti dell’INL

lentepubblica.it • 16 Luglio 2018

divieto-pagamento-stipendi-contantiDivieto di pagamento degli stipendi in contanti: i chiarimenti dell’INL sulle nuove regole della tracciabilità degli Stipendi.


Con la nota n. 5828 del 04.07.2018, l’Ispettorato del Lavoro ( INL ) ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22.05.2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito al divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti, previsto dall’art. 1 comma 910 della Legge n. 205/2017 a partire dal 1 luglio 2018.

 

Tale violazione sarà sanzionata con il pagamento di una somma tra i 1.000 e i 5.000 euro, con l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità di protrazione dell’illecito. La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

 

A titolo di esempio, in caso di violazione protratta per tre mensilità in relazione a 2 lavoratori la sanzione sarà di 1.666,66×3= euro 5.000. Il medesimo importo sarà così calcolato qualora per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore e maggiore.

 

Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

 

In materia è intervenuto l’INL che con la nota 4.7.2018 N. 5828 ha chiarito che:

 

  • è possibile effettuare il pagamento anche su carta di credito prepagata intestata al lavoratoreancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN. In tal caso, al fine di consentire la tracciabilità del pagamento, il datore di lavoro/committente è tenuto a conservare la ricevuta di versamento, anche al fine della relativa esibizione in sede di controllo;
  • il pagamento dei soci lavoratori di cooperativa potrà avvenire anche attraverso versamenti su “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, purché si rispettino determinate condizioni.
Fonte: CGIA Mestre
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments