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Dl 66/2014: commenti in materia di appalti e gare pubbliche

lentepubblica.it • 6 Maggio 2014

Il 24 aprile 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 il d.l. 24 aprile
2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Tra le
varie questioni affrontate dal decreto, di particolare interesse sono alcune
previsioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica
per l’acquisto di beni e servizi ed in materia di pubblicazione telematica degli
atti delle gare pubbliche.
Si segnala, innanzi tutto, l’art. 91, recante Acquisizioni di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, che istituisce presso l’Anagrafe unica

delle stazioni appaltanti (AUSA) dell’Avcp, l’elenco dei soggetti aggregatori di
cui fanno parte Consip S.p.A., le centrali di committenza regionali e gli altri
soggetti che svolgono analoghe attività ai sensi dell’art. 33 del Codice appalti.
La definizione dei requisiti per l’iscrizione al predetto elenco non viene
affrontata direttamente nel decreto legge, ma è demandata ad apposito
d.P.C.M. che dovrà tener conto prioritariamente del carattere di stabilità
dell’attività di centralizzazione e dei valori di spesa ritenuti significativi per le
acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti ottimali ai fini
dell’aggregazione. Sempre ad apposito d.P.C.M. è demandata l’istituzione del
c.d. Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, che avrà il compito di individuare ogni
anno le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche – ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, loro consorzi e associazioni e
gli enti del SSN – hanno l’obbligo di ricorrere a Consip o al soggetto
aggregatore di riferimento (commi 1-3). Con l’art. 9 in commento viene inoltre
riscritto il comma 3 bis dell’art. 33 del Codice appalti (art. 9, comma 4), che ora
impone ai Comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di
lavori, beni e servizi: (i) o nell’ambito delle unioni di comuni ex art. 32 del Tuel;
(ii) o per il tramite la costituzione di accordi consortili tra enti locali; (iii)
ovvero, in alternativa, utilizzando gli strumenti elettronici gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore. Viene imposto anche alle regioni (art. 9,
comma 5) di designare (o costituire, se non esistente) un soggetto aggregatore
ed in alternativa, ferma restando la facoltà di costituire centrali di committenza
insieme ad altre regioni secondo quanto stabilito già dalla l. n. 296 del 2006,
stipulare direttamente con Consip apposite convenzioni per la gestione delle
correlate attività. Con il comma 7 dell’art. 9, d.l. n. 66 del 2014, infine, viene
stabilito che nelle more del perfezionamento delle attività di determinazione

annuale dei costi standardizzati prevista dall’art. 7 del Codice appalti, sia
l’Avcp a dover fornire alle amministrazioni pubbliche, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 62 bis, d.lgs. n. 82 del 2005,
un’elaborazione dei prezzi di riferimento, dandone pubblicazione sul proprio
sito web affinché tali prezzi vengano utilizzati come riferimento per la
programmazione delle attività contrattuali della p.a. e come prezzo massimo di
aggiudicazione per le procedure di gara, a pena di nullità delle diverse
pattuizioni.
Anche al fine di rendere concretamente operative dette prescrizioni, l’art. 102
del decreto legge in commento specifica che l’Avcp, per i compiti di controllo
sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, possa avvalersi del
supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle
amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto
pubblico sulla base di apposite convenzioni. Inoltre, sempre nell’ottica di una
maggiora trasparenza, si prevede che il MEF individui entro il 30 giugno 2014
tutte le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni
e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip cui è stato possibile
ricorrere a partire dal 2013, dando pubblicazione sul proprio sito internet dei
relativi prezzi; è in ordine a dette prestazioni, infatti, che le amministrazioni
aggiudicatrici saranno tenute a trasmettere entro il 30 settembre 2014
all’Osservatorio dei contratti pubblici tutti i dati relativi ai contratti sopra soglia
non conclusi attraverso centrali di committenza (per i contratti sotto soglia,
l’obbligo informativo è limitato ai contratti di beni e servizi stipulati a seguito
di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del Codice appalti o a seguito
di procedura aperta o ristretta ex art. 55, in cui sia stata presentata una sola
offerta valida).

Con l’art. 26, d.l. n. 66 del 20143 viene definitivamente resa esclusività alla
pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara. Ed infatti, attraverso
la modifica del comma 7 dell’art. 66 del Codice appalti (comma 5 dell’art. 122
per i contratti sotto soglia), è stata espunta la previsione della pubblicazione
degli estratti dei bandi e degli avvisi su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e locale, con la specificazione per cui ogni pubblicazione
di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive che siano, dovrà
avvenire esclusivamente in via telematica e non potrà comportare oneri
finanziari a carico delle stazioni appaltanti (tutte le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana degli avvisi, dei bandi di gara
e delle informazioni devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
sessanta giorni dall’aggiudicazione).

Leggi il commento integrale: commento di Giulia Ferrari

FONTE: linee@vcp, giornale on line dell’Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

 

appalti 2

 

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