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Online il servizio per le domande di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni

lentepubblica.it • 23 Aprile 2021

domande-indennita-covid-19-decreto-sostegniSi possono già presentare le domande per l’indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni: ecco i dettagli e chi può richiederla.


Infatti il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), in ragione del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-19, ha previsto ulteriori misure di sostegno attraverso indennità di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.

Online il servizio per domande di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni

Pertanto risulta adesso attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni (decreto legge 41/2021), per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Ristori (decreto-legge 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

Invece i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del Decreto Ristori, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

Come fare domanda?

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Incumulabilità

Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità.

L’indennità Covid-19 del 2021 non è cumulabile con:

  • l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”;
  • poi l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare);
  • infine l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la  NASpI.

Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.

Cumulabilità

L’indennità Covid-19 del 2021 è cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità;
  • la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
  • e la DIS-COLL;
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
  • i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • e anche i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • infine le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

La Circolare INPS con tutte le informazioni

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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