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DPCM Coronavirus: per il Tar del Lazio non c’è Segreto di Stato sugli atti

lentepubblica.it • 24 Luglio 2020

dpcm-coronavirus-tar-lazio-segreto-di-statoAccolta la richiesta dei giuristi della Fondazione Einaudi, che chiedevano totale trasparenza e la non secretazione degli atti relativi ai DPCM anti Covid.


DPCM Coronavirus: il Tar del Lazio fa cadere il Segreto di Stato sugli atti, accogliendo il ricorso della Fondazione Einaudi.

I giudici amministrativi hanno così deciso con il provvedimento n. 8615 del 22 luglio 2020.

Gli avvocati della Fondazione avevano infatti chiesto che il Presidente del Consiglio rendesse disponibili i verbali del comitato tecnico scientifico, utilizzati a supporto dell’emanazione dei DPCM dell’1.3.2020, dell’8.3.2020, dell’1.4.2020 e del 10.4.2020.

DPCM Coronavirus: per il Tar del Lazio Segreto di Stato non sussiste

Il ricorso nasce in merito alla trasparenza degli atti, non per la loro illegittimità o illegalità.

Secondo i giuristi, infatti, nei DPCM le misure restrittive di diritti e libertà di rango costituzionale, imposte agli italiani, risulterebbero motivate sulla scorta delle valutazioni operate dal Comitato Tecnico Scientifico.

La richiesta nasceva in merito al fatto che i verbali contenenti quelle valutazioni non sono mai stati pubblicati.

Secondo il TAR l’Amministrazione ha opposto all’ostensione dei richiamati verbali solo motivi “formali” attinenti alla qualificazione degli stessi come “atti amministrativi generali”. Ma non ha opposto ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati, tali da poter ritenere recessivo l’interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza.

Di conseguenza i giudici hanno dichiarato che si prevede l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire alla parte ricorrente di prendere visione degli atti. Ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione. O, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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