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Ecobonus per veicoli non inquinanti 2019: alcuni chiarimenti

lentepubblica.it • 24 Settembre 2019

ecobonus-veicoli-non-inquinanti-2019Ecco alcuni chiarimenti importanti in merito agli Ecobonus per veicoli non inquinanti per il 2019: tutti i dettagli.


La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.

Infatti l’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, nella misura e alle condizioni ivi stabilite.

I successivi commi 1036 e 1037 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedono che detto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta. Utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ecobonus veicoli non inquinanti: i Codici Tributo

Inoltre, con la risoluzione n. 82/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 6903 e 6904, per l’utilizzo in compensazione – tramite modello F24 – dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore. Questo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1. A basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi.

Ulteriori provvedimenti studiati dal Governo

Tra i 14 articoli del testo che sarà sottoposto all’esame del consiglio dei Ministri, è presente la proposta di un incentivo di 2000 euro. Destinato alla rottamazione delle auto inquinanti fino alla classe Euro 4.

Il provvedimento si rivolge esclusivamente ai cittadini che risiedono in città metropolitane o in zone sottoposte a procedure di infrazione ambientale comunitaria.

Tra queste rientrano metropoli come Roma, Milano e Torino ma anche altre realtà città di minori dimensioni come Genova, Catania e Campobasso.

Si precisa che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d’imposta. Sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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