In particolare, nell’avviso, pubblicato lunedi scorso 10 aprile, si invitano le tesorerie comunali a rispettare le seguenti indicazioni in merito alla riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna CIE emessa:
La carta d’identità in formato elettronico, introdotta con l’art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, – convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125, e disciplinata con D. M. 23 dicembre 2015, – può essere utilizzata per richiedere un’identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. (v. il DPCM 24 ottobre 2014 e il Regolamento attuativo di SPID). Il periodo di validità della carta d’identità varia a seconda dell’età del richiedente (in conformità al D. L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106):
– 10 anni per tutti i maggiorenni;
– 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
– 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Sul portale della CIE all’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it sono descritte le ulteriori caratteristiche del documento nonché alcune informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della carta d’identità elettroncia.
Per ulteriori approfondimenti v. le Circolari nn. 10, 11 e 18 del 2016 e n. 4 del 2017.
Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi Demografici