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Esami di Maturità, il credito scolastico come funziona?

lentepubblica.it • 31 Maggio 2018

esami-di-maturita-credito-scolastico-come-funzionaEsami di maturità, credito scolastico: come funziona. Un elenco di utili domande e risposte su tutto ciò che occorre sapere.


L’anno scolastico volge ormai al termine e, a breve, i consigli di classe delle scuole secondarie di II grado saranno chiamati a svolgere lo scrutinio finale, nell’ambito del quale procederanno all’attribuzione del credito scolastico relativo al quinto anno, che va a sommarsi a quello attribuito nel terzultimo e penultimo anno di corso.

 

Proponiamo in questa scheda una serie di FAQ al fine di ricordare la normativa di riferimento, le modalità e i criteri di attribuzione del credito, le diverse procedure riguardanti i candidati interni ed esterni e, infine, le disposizioni per i candidati provenienti dai percorsi di Istruzione e Formazione professionale della Lombardia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

CRITERI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

D. Qual è la normativa di riferimento per l’attribuzione del credito scolastico?

 

R. L’attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal DM n. 99/2009, richiamato dall’ OM n.350/2018– articolo 8.

 

D. Qual è il punteggio massimo attribuibile al termine del quinto anno?

 

R. Al termine dell’ultimo anno di corso, il punteggio massimo attribuibile è di 9 punti.

 

D. Qual è il punteggio massimo attribuibile nel terzultimo, penultimo e ultimo anno di corso?

 

R. Il massimo punteggio attribuibile nel terzultimo, penultimo e ultimo anno di corso, è di 25 punti.

 

D. Come si attribuisce il credito scolastico agli allievi frequentanti i corsi sperimentali quadriennali?

 

R. Per i corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, leggiamo nell’OM. n.350/2018, il credito viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

 

D.  Nel caso di abbreviazione del corso di studi, come si attribuisce il credito relativo al quinto anno?

 

R. Nel caso di abbreviazione, il credito scolastico, per l’anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe.

 

D. Le tabelle di attribuzione del credito scolastico sono uguali per i candidati sia interni che esterni?

 

R. No, ci sono tabelle distinte per candidati interni ed esterni; riguardo a questi ultimi, inoltre, bisogna distinguere tra candidati che sostengono l’esame di idoneità e candidati che svolgono le prove preliminari

 

D. Quali sono le tabelle da utilizzare?

 

R. Le tabelle da utilizzare sono allegate al DM summenzionato e sono le seguenti:

 

Tabella A: credito scolastico candidati interni;

 

 

Tabella B: credito scolastico candidati esterni esami idoneità;

 

 

Tabella C: credito scolastico candidati interni prove preliminari.

 

CANDIDATI INTERNI

 

D. Quale tabella va utilizzata per l’attribuzione del credito scolastico ai candidati interni?

 

R. Come suddetto, la tabella da utilizzare è la tabella A.

 

D. Quali docenti, in sede di scrutinio finale, partecipano all’attribuzione del credito scolastico?

 

R. I docenti del consiglio di classe (quindi delle discipline curricolari), compresi gli insegnanti di religione cattolica e delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della stessa.

 

D. I docenti di religione cattolica e delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della stessa partecipano all’attribuzione del credito per tutti gli allievi?

 

R. No, solo per gli alunni che hanno seguito tale attività: se, ad esempio, in una classe di 30 alunni, 10 non hanno seguito l’IRC, il docente di religione parteciperà all’attribuzione del credito scolastico solo per i 20 alunni che hanno seguito l’IRC, mentre il docente dell’attività didattica e formativa alternativa solo per i 10 alunni che hanno seguito tale insegnamento.

 

D. Quali elementi si devono considerare per l’attribuzione del credito scolastico?

 

R. Gli elementi da considerare sono i seguenti:

 

  • il profitto;
  • l’assiduità della frequenza scolastica;
  • l’interesse e l’impegno;
  • la partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative;
  • eventuali crediti formativi;
  • eventuali attività relative al potenziamento dell’offerta formativa.

 

D. Ci sono altri elementi che possono essere eventualmente considerati nell’attribuzione del credito scolastico?

 

R. Sì, i consigli di classe tengono in considerazione l’eventuale partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, sulla base degli elementi informativi forniti dal personale esterno (esperti o tutor), che ha condotto le attività medesime.

 

D. Le esperienze di alternanza scuola-lavoro contribuiscono (pur non essendo ancora obbligatorie per le classi quinte) all’attribuzione del credito scolastico?

 

R. Sì, le attività di alternanza contribuiscono ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuiscono, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. Infatti, aumentando la valutazione delle discipline interessate, aumenta la media voti e conseguentemente il credito scolastico.

 

D. Si possono considerare ulteriori elementi?

 

R. Sì, i consigli di classe possono integrare – fermo restando il limite di 25 punti – il credito scolastico di quegli alunni che hanno recuperato, grazie al particolare impegno, situazioni di svantaggio, createsi negli anni precedenti a causa di condizioni familiari o personali dell’alunno stesso; nel relativo verbale bisogna opportunamente motivare tali integrazioni, facendo riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e documentate.

D. Per quegli alunni che abbiano scelto di assentarsi da scuola per partecipare ad iniziative formative extrascolastiche, al posto dell’insegnamento della religione cattolica, è possibile valutare tali esperienze di formazione al pari di quelle che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi?

 

R. Sì, purché le predette esperienze presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49/2000.

 

D. E’ possibile riconoscere dei crediti a quegli alunni che hanno svolto attività di studio individuale al posto dell’insegnamento della religione cattolica?

 

R. Sì, è possibile riconoscere l’arricchimento culturale e disciplinare derivante dalle  predette attività. Ricordiamo che la certificazione di tali attività avviene secondo modalità e parametri stabiliti dalla singola Istituzione scolastica.

 

D. Come avviene l’attribuzione del credito scolastico per gli alunni ammessi all’esame di Stato in seguito ad abbreviazione per merito?

 

R. L’attribuzione del credito scolastico per quei candidati ammessi per abbreviazione per merito avviene secondo la seguente modalità: Il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno …  Quindi si attribuisce il punteggio previsto per l’ultimo anno (in questo caso non frequentato) sulla base della media dei voti del quarto anno.

 

D. Nel caso di alunni privi di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, come si procede?

 

R.  Per i suddetti allievi, i consigli di classe procedono all’attribuzione del credito scolastico sulla base dei risultati conseguiti per idoneità (Tabella B) o per promozione (Tabella A) o in seguito ad esami preliminari (Tabella C).

D. Nel caso di alunni ammessi alla frequenza dell’ultimo anno di corso da parte di commissione di esame di maturità, come avviene l’attribuzione del credito scolastico?

 

R. In tal caso, per le classi (III e IV) non frequentate si attribuiscono 3 punti per la classe terza e altri 3 punti per la classe quarta; se l’alunno è in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, avrà il credito acquisito (ossia attribuito per la classe terza) più 3 punti per la quarta classe.

 

CANDIDATI ESTERNI 

 

D. Chi attribuisce il credito ai candidati esterni?

 

R.  Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare.

 

D. Il Consiglio di classe stabilisce dei criteri?

 

R. Sì, i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono stabiliti preventivamente dal consiglio di classe.

D. Quale tabella va utilizzata per l’attribuzione del punteggio?

 

R.  La tabella C.

 

D. Come avviene l’attribuzione del punteggio per i candidati che hanno sostenuto l’esame preliminare riguardante gli ultimi due (IV e V) o tre anni (III, IV, V)?

 

R.  Il punteggio da attribuire, nell’ambito delle bande di oscillazione previste nella Tabella C, deve essere moltiplicato per 2, se il candidato sostiene l’esame preliminare relativo agli ultimi due anni (IV e V), per 3 se il candidato sostiene l’esame preliminare relativo agli ultimi tre anni (III, IV e V).

 

D. Sulla base di quale elementi si attribuisce il credito scolastico ai candidati esterni?

 

R. Gli elementi da tenere in considerazione per l’attribuzione del credito ai candidati esterni sono i seguenti: curriculum scolastico; crediti formativi (tra i quali si possono considerare anche le esperienze professionali) e risultati delle prove preliminari.

D. Quali caratteristiche devono presentare i crediti formativi per essere riconosciuti?

 

R. I crediti formativi, debitamente certificati, devono essere coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame.

 

D. Come avviene l’attribuzione del credito nel caso di candidati esterni ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità?

 

R.  Il consiglio di classe, davanti al quale sostengono l’esame preliminare, attribuisce loro:

 

  • punti 3 per il terzultimo anno (qualora non siano in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe);
  • punti 3 per il penultimo anno;
  • punteggio ottenuto, sulla base dei risultati delle prove preliminari, per l’ultimo anno.

 

D. Come avviene l’attribuzione del credito scolastico per i candidati in possesso di promozione o idoneità alla classe V?

 

R. I candidati, in possesso di promozione o idoneità alla classe V, hanno già un credito scolastico maturato, per il penultimo e terzultimo anno, e calcolato sulla base delle tabelle allegate al DM n. 99/09: Tabella A in caso di promozione; Tabella B in caso di idoneità; Tabella C in caso di esami preliminari sostenuti in anni scolastici passati. Al credito per il III e il IV anno  va aggiunto quello dell’ultimo anno, da attribuire in seguito all’esame preliminare (quindi in base alla Tabella C).

D. E’ possibile aumentare il credito scolastico per i candidati esterni?

R. Sì, come prevede l’articolo 1 del DM n. 42/2007, la commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

 

 

CANDIDATI PROVENIENTI DAI PERCORSI DI IeFP LOMBARDIA

 

D. I candidati in possesso del diploma di “Tecnico”, conseguito nei percorsi di IeFP della regione Lombardia, possono sostenere l’esame di Stato?

 

R. Sì, possono sostenere l’esame di Stato, previa frequenza (e superamento) del corso annuale previsto dall’articolo 15 comma 6 del decreto legislativo n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia.

D. I suddetti candidati sono considerati interni o esterni?

 

R. Sono considerati candidati interni.

 

D. Chi attribuisce il credito scolastico a tali candidati?

 

R. L’attribuzione del credito, in questo caso, è di competenza del consiglio della classe dell’istituto professionale al quale sono assegnati in qualità di candidati interni.

 

D. A quale tabella si deve fare riferimento in tal caso?

 

R. Essendo candidati interni si deve dare riferimento alla Tabella A.

 

D. Come avviene l’attribuzione del credito?

 

R. L’attribuzione del credito avviene:

 

  • in base al voto di Qualifica per la classe III;
  • in base al voto del titolo di Diploma Professionale per la classe IV;
  • in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale e alla  relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso.

 

 

CANDIDATI PROVENIENTI DAI PERCORSI DI IeFP PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

D. I candidati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in possesso del diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, possono sostenere l’Esame di Stato?

 

R. Sì,  previa frequenza (e superamento) del corso annuale previsto dal DPR n. 87/2010, articolo 6 comma 5, e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 tra MIUR  e Province Autonome di Trento e Bolzano, e sono considerati candidati interni.

D. I suddetti candidati sono considerati interni o esterni?

 

R. Sono considerati candidati interni.

 

D. Chi attribuisce il credito scolastico a tali candidati?

 

R. L’attribuzione del credito, in questo caso, è di competenza del consiglio della classe dell’istituzione formativa, che ne delibera anche l’ammissione agli esami di Stato, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle allegate al DM n. 99/09.

 

D. Come avviene l’attribuzione del credito?

 

R. L’attribuzione del credito avviene:

 

  • in base al voto di Qualifica per la classe III
  • in base al voto del titolo di Diploma Professionale per la classe IV;
  • in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale e alla  relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Nino Sabella
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