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Fondi di solidarietà: in arrivo modifiche e novità

lentepubblica.it • 18 Agosto 2014

L’istituzione dei Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito dei lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, è stata prevista nell’ambito dell’ultima riforma del mercato del lavoro (art.3 legge 92/2012) a tutela, in costanza di lavoro, di tutte le categorie di lavoratori in caso di ristrutturazioni, crisi e riduzione/trasformazione e sospensione di attività. In questo contesto, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per costituire tali Fondi.

L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

I Fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà di cui al comma 4, confluisca anche l’eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni.

Con decreti non regolamentari del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, che recepiscono gli accordi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,  le discipline  dei Fondi  di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 devono essere adeguate alle norme della legge n. 92/2012.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina del Fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 291 del 3 dicembre 2004, deve essere adeguata alle norme previste dalla legge n. 92/2012, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Con le medesime modalità è adeguata alle norme previste dalla legge n. 92/2012 la disciplina del Fondo di cui all’articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adeguerà la disciplina sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

Come previsto dalla norma, l’entrata in vigore dei decreti di adeguamento determina l’abrogazione del decreto recante il regolamento del relativo Fondo preesistente.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)    articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

b)    regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 477 del 27 novembre 1997 (c.d. regolamento quadro);

c)    articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (settore Ferrovie dello Stato);

Il DL n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, all’articolo 13, comma 22, ha abrogato il comma 47, lettera c), articolo 3, della Legge n. 92/2012, lasciando in vigore, pertanto, l’articolo 1-ter del DL n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, concernente il Fondo speciale del Trasporto Aereo.

 

Consulta l’allegato: Circolare INPS numero 99

 

FONTE: INPS

 

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