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Fondo di garanzia PMI: operative disposizioni sui mini bond

lentepubblica.it • 23 Ottobre 2014

In attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 giugno 2014, sono pubblicate nei siti Internet del Fondo di garanzia per le PMI (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico, in data 23 ottobre 2014, le “Disposizioni operative” aggiornate del Fondo, contenenti le integrazioni relative alla concessione della garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e le “Modalità operative” relative alla concessione di garanzie su portafogli di mini bond.

Le nuove Disposizioni e Modalità operative entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito Internet del Fondo. A decorrere dal 7 novembre 2014 potranno quindi essere presentate al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.) le richieste di garanzia relative ai mini bond.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.01.91 n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.

I criteri di valutazione delle PMI per l’ammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati con  Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto “Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013). I nuovi criteri sono stati aggiornati in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, per garantire una maggiore apertura dell’intervento del Fondo nei confronti delle PMI.

Ad accedere alla garanzia del Fondo sono soprattutto microimprese (56.8%), cui seguono le piccole imprese (32,3%) e le imprese di medie dimensioni (10,9%). Le imprese artigiane rappresentano una buona parte dell’operatività del Fondo: hanno presentato più di 16.000 operazioni nel 2013, pari al 20,3% del totale.

 

 

FONTE: Ministero dello Sviluppo Economico

 

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