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Fondo per la formazione universitaria e la Fondazione per il merito

lentepubblica.it • 29 Gennaio 2014

Con deliberazione n. 19/2013/G del 30 dicembre 2013 la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato l’indagine “Il Fondo per il sostegno della formazione universitaria e la Fondazione per il merito”.

La relazione espone gli esiti del controllo concernente il Fondo per il merito, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’art. 4 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, e destinato a erogare agli studenti premi di studio, buoni studio da restituire al termine del percorso universitario e a garantire loro finanziamenti.
Al fine di realizzare le finalità di interesse pubblico del Fondo, l’art. 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, ha istituito la Fondazione per il merito, partnership pubblico-privato, promossa in collaborazione fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, con l’obiettivo di incentivare percorsi formativi di eccellenza, colmando la mancanza di un sistema di prestiti universitari, uniformandosi alle migliori pratiche internazionali in materia di sostegno finanziario agli studenti universitari.

Anzitutto, è apparso alla Sezione che la cornice ordinamentale attuale, che pur persegue l’intento di omogeneizzare il sistema di sostegno agli studenti universitari e di coordinare gli interventi a favore degli studenti di primo e secondo livello, sconti gli effetti delle modifiche apportate con la legislazione d’urgenza, giustificate probabilmente dalla necessità di consentire l’avvio dell’anno scolastico ed accademico, e non sia stata il frutto di una consapevole e informata valutazione dei termini e degli elementi sull’argomento in questione.
Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, nel prevedere una serie di interventi volti ad assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari capaci e privi di mezzi, ha finalizzato le risorse del Fondo per il merito, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’art. 4 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di organizzazione universitaria, di fatto privandolo di operatività, al finanziamento delle borse di mobilità, per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Di conseguenza, resta da definire se sussiste ancora o meno l’interesse della Governance all’istituzione della Fondazione per il merito, oppure, in quali diversi termini si voglia proseguire nell’originario progetto, che prevedeva l’impiego di risorse, prevalentemente private, per premiare i capaci e meritevoli e non anche privi di mezzi.
Indipendentemente dall’indirizzo programmatico che si intenda perseguire per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti, le Amministrazioni competenti sono tenute ad assicurarsi della certezza dei dati e dei parametri relativi alla platea dei beneficiari, gli studenti in possesso dei requisiti per ottenere le borse di studio, al fine di quantificare l’onere finanziario e di valutare la sua coerenza, congruità e sostenibilità in relazione ai meccanismi ed alle risorse finanziarie disponibili, anche per il futuro.

FONTE: Corte dei conti

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