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La Formazione dei Professionisti è scomputabile dal Reddito?

lentepubblica.it • 11 Maggio 2017

professoriProfessionisti: scomputabili dal reddito le spese sostenute per l’iscrizione e la partecipazione a master, corsi di aggiornamento, convegni e congressi?


 

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. La nuova legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) prevede, nel Capo I, una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che, ai sensi del codice civile (articolo 2222), sono coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

 

Il Capo II, invece, contiene le disposizioni che introducono misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (“lavoro agile”). Dal punto di vista tributario, vengono in rilievo gli articoli 8 e 9 della legge (contenuti nel Capo I) che prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).

 

Premessa

 

Come noto, sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, vale a dire dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi, diverse da quelle di impresa. Peraltro, redditi di lavoro autonomo possono configurarsi anche quando l’esercizio dell’arte e della professione sia svolto in forma associata (articolo 53, comma 1, Tuir).  Inoltre, sono previste e disciplinate (articolo 53, comma 2) specifiche tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo: redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno; utili dell’associato in partecipazione che apporta esclusivamente lavoro; partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali.

 

Reddito di lavoro autonomo e deducibilità delle spese

 

Le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo sono dettate dall’articolo 54 del Tuir; ed è proprio su tale disposizione che, come detto, interviene la legge in esame, modificandone in più parti il comma 5. Quest’ultimo, in particolare, detta la disciplina delle spese parzialmente deducibili, vale a dire di quei componenti negativi di reddito per i quali il legislatore stabilisce la deducibilità nei limiti di percentuali forfetarie predeterminate.

 

Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

 

Innanzitutto, il primo periodo del comma 5 (non interessato dalle modifiche) prevede che “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”. In base a quanto stabilito dalla legge in esame (che sostituisce integralmente il secondo periodo del comma 5) i limiti appena ricordati “non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, diversamente da quanto era previsto in precedenza, tali spese, sostenute dal lavoratore autonomo e dallo stesso riaddebitate al committente, sono integralmente deducibili.

 

Spese sostenute dal committente

 

Inoltre, viene previsto che “tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. In precedenza tale regola era prevista solo per le prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le prestazioni di viaggio e trasporto. In virtù della nuova formulazione della norma, quindi, tutte le spese relative all’incarico professionale, sostenute direttamente dal committente, non si configurano come compensi (in natura) per il professionista.

 

Spese di formazione

 

La legge in esame interviene anche sulla deducibilità delle spese di formazione, modificando, ancora una volta, il ricordato comma 5 dell’articolo 54.  La disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità (50% del loro ammontare) delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. La novella legislativa, invece, stabilisce l’integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro). La nuova formulazione della norma, peraltro, appare più completa rispetto alla precedente, indicando, oltre alle già ricordate spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, anche quelle sostenute per l’iscrizione a master e corsi di formazione. Risultano sempre comprese le connesse spese di viaggio e di soggiorno.

 

Nuove tipologie di spese deducibili

 

L’apertura verso la regola della deducibilità integrale coinvolge due ulteriori tipologie di spese, previste ex novo dalla legge in commento. Al comma 5, infatti, sono aggiunti due nuovi periodi in base ai quali:

 

 

  • sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati
  • sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

 

 

Entrata in vigore

 

Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

 

TABELLA DI SINTESI DELLE NOVITÀ

 

 

Tipologia di spesa Deducibilità
Spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo (artista o professionista) per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente
Integrale
Spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno
Integrale
(entro il limite annuo di 10mila euro)
Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati
Integrale
(entro il limite annuo di 5mila euro)
Oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
Integrale
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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