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Foto in luoghi pubblici: cosa dice la legge?

lentepubblica.it • 26 Novembre 2022

foto in luoghi pubbliciL’annosa questione sulle foto in luoghi pubblici è dibattuta da sempre, ma cosa dice la legge? Vediamolo insieme.


Foto in luoghi pubblici: capita spesso di voler immortalare un paesaggio urbano o fare una foto dove compaiono altre persone. Serve il consenso per le persone immortalate?

Tutto dipende dal soggetto principale della foto e dallo spazio dedicato alle altre persone presenti nelle immagini.

Ecco cosa dice la legge al riguardo.

Foto in luoghi pubblici: ecco le regole per non ledere la privacy altrui

Nel nostro Paese è assolutamente legale fare foto in luoghi pubblici. In certe situazioni, è quasi impossibile non inquadrare altre persone nella foto, basti pensare ai monumenti più importanti delle nostre città, prese d’assalto dai turisti.

Ecco le regole per le foto in luoghi pubblici:

  • Nelle fotografie con soggetti in primo piano, il focus deve essere sempre una persona conosciuta o uno sconosciuto che ha dato il suo consenso;
  • Non si possono fare foto a sconosciuti, senza il loro consenso, per rispetto della loro privacy;
  • Le persone immortalate non devono essere riconoscibili, altrimenti dovrà essere richiesto il loro consenso per poter conservare l’immagine;
  • Non si possono pubblicare foto di luoghi pubblici, nelle quali sono presenti terzi, se sono riconoscibili e non hanno dato il loro consenso.

In linea generale, quindi, siamo legittimati a fare una foto ad un monumento o ad un luogo d’interesse, purché il focus non sia su una singola persona, che non ha dato il consenso.
Le stesse regole valgono anche per i minori. A cambiare è il fatto che il consenso andrà richiesto al genitore.

Foto in luoghi pubblici: le regole per la pubblicazione

foto in luoghi pubbliciIn caso di pubblicazione della foto, ad esempio sui social, è necessario comunque richiedere il consenso alle persone immortalate, se riconoscibili.
Non c’è bisogno di un’autorizzazione per iscritto, ma basta anche un accordo a voce.

La questione cambia se si ha intenzione di pubblicare una foto su un quotidiano, un blog o per ragioni artistiche: in questo caso, viene richiesta una liberatoria da far firmare, con tutte le clausole e i possibili usi in chiaro.

Si fa infatti riferimento all’art.96 della legge sul diritto d’autore, che dice:

“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.

Ma ci sono delle eccezioni, esplicate nell’articolo successivo:

“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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