L’annosa questione sulle foto in luoghi pubblici è dibattuta da sempre, ma cosa dice la legge? Vediamolo insieme.
Foto in luoghi pubblici: capita spesso di voler immortalare un paesaggio urbano o fare una foto dove compaiono altre persone. Serve il consenso per le persone immortalate?
Tutto dipende dal soggetto principale della foto e dallo spazio dedicato alle altre persone presenti nelle immagini.
Ecco cosa dice la legge al riguardo.
Nel nostro Paese è assolutamente legale fare foto in luoghi pubblici. In certe situazioni, è quasi impossibile non inquadrare altre persone nella foto, basti pensare ai monumenti più importanti delle nostre città, prese d’assalto dai turisti.
Ecco le regole per le foto in luoghi pubblici:
In linea generale, quindi, siamo legittimati a fare una foto ad un monumento o ad un luogo d’interesse, purché il focus non sia su una singola persona, che non ha dato il consenso.
Le stesse regole valgono anche per i minori. A cambiare è il fatto che il consenso andrà richiesto al genitore.
In caso di pubblicazione della foto, ad esempio sui social, è necessario comunque richiedere il consenso alle persone immortalate, se riconoscibili.
Non c’è bisogno di un’autorizzazione per iscritto, ma basta anche un accordo a voce.
La questione cambia se si ha intenzione di pubblicare una foto su un quotidiano, un blog o per ragioni artistiche: in questo caso, viene richiesta una liberatoria da far firmare, con tutte le clausole e i possibili usi in chiaro.
Si fa infatti riferimento all’art.96 della legge sul diritto d’autore, che dice:
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.
Ma ci sono delle eccezioni, esplicate nell’articolo successivo:
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it