Frequenza minima in classe: contano i giorni di assenza o le ore?
Il MIUR, con una recentissima circolare, mette a disposizione i paletti che le scuole devono utilizzare per operare questo calcolo.
Questo perchè il calendario scolastico e la frequenza minima obbligatoria per essere promossi sono sempre un argomento caldo per le famiglie.
Ma i genitori devono sapere che i giorni di assenza e le ore due sono due questioni diverse, che possono anche avere punti di intreccio, ma che non vanno comunque confuse tra loro.
La Circolare del MIUR, nello specifico, analizza il caso delle assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
Ciò nonostante queste indicazioni valgono in modo globale anche per il calcolo della frequenza minima in classe di tutti gli studenti.
Capiamo perché: il monte ore annuale complessivo concorre, unitamente alle altre tipologie di assenze possibili, al raggiungimento della soglia massima consentita. Determinando la mancata validità dell’anno scolastico. E generando, conseguentemente, l‘impossibilità di procedere a scrutinio da parte del consiglio di classe.
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, pubblicano sul sito istituzionale il monte ore annuo curriculare obbligatorio di riferimento per ogni anno di corso da assumere per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell’anno scolastico.
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di 990 ore. Corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.
Nel tempo prolungato il monte ore è di 1188 ore annuali, corrispondente a 36 ore settimanali (elevabili eccezionalmente a 40), comprensive del tempo dedicato alla mensa.
Per la scuola secondaria di secondo grado, il monte ore annuale varia in relazione alla specificità dei piani di studio.
Solo per citare qualche esempio: ai licei di norma si utilizza un totale annuale è in media di 891 ore al biennio e di 1023 al triennio.
Gli istituti tecnici e i professionali, invece sino alla conclusione del quinquennio, attuano un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
Infatti, la normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e in particolare la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta competenza dei Collegi dei docenti.
Così ricordiamo che la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 è intervenuta sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola.
La Circolare propone a mero titolo indicativo – fatta salva l’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche – un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste. E invita le istituzioni scolastiche a considerarle in ordine a:
Ovviamente il MIUR raccomanda alle istituzioni scolastiche di porre particolare attenzione alla condizione dei bambini, alunni e studenti. Soggetti che si trovano, loro malgrado, ad assentarsi per le motivazioni indicate.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it