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Frode carosello ai fini IVA: le intercettazioni telefoniche valgono come prove

lentepubblica.it • 15 Gennaio 2015

Il divieto previsto dal codice di procedura penale di utilizzare le registrazioni nei processi diversi da quello in cui sono state disposte non vale nel contenzioso tributario.

Va negato il beneficio del diritto a detrazione dell’Iva ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte. Inoltre, le intercettazioni telefoniche legittimamente assunte in sede penale e trasmesse all’Amministrazione finanziaria, nonché la sentenza (patteggiamento) resa ai sensi dell’articolo 444 cpp, sono materiale probatorio pieno ed efficace ai fini del processo e degli accertamenti tributari in genere.
È quanto si desume dalla sentenza n. 27196 della Corte di cassazione del 22 dicembre 2014.

La vicenda processuale
La controversia nasce da un recupero a tassazione, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette, nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di metalli preziosi.
L’atto faceva seguito a un’indagine della Guardia di finanza, avente a oggetto una frode carosello, caratterizzata dall’esistenza di società cartiere dalle quali la contribuente avrebbe operato acquisti, utilizzate per coprire, tramite l’emissione di fatture soggettivamente false, il reale acquisto di argento sul mercato comunitario ed extracomunitario e richiedere falsi rimborsi.

Il ricorso avverso l’atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Ctp.
L’ufficio proponeva appello e anche la società proponeva appello incidentale.

La Ctr Toscana accoglieva l’appello incidentale, annullando l’avviso di rettifica, ritenendo non sussistente la prova che la società (la quale si era limitata ad acquistare con regolari bolle di accompagnamento e con fatture regolari dall’ultima società della catena) fosse a conoscenza delle precedenti omissioni di Iva o che avesse partecipato al meccanismo fraudolento.
Rilevavano i giudici di merito, altresì, che gran parte della documentazione utilizzata dalla Guardia di finanza si riferiva ad altra società, mentre le intercettazioni telefoniche non erano utilizzabili nel processo tributario, stante il divieto di cui all’articolo 270 codice di procedura penale.
Infine non farebbe stato, nel processo tributario, la sentenza ai sensi dell’articolo 444 cpp, data l’equivocità, sul piano probatorio, dell’intervenuto patteggiamento.

L’ufficio finanziario proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso la società contribuente.

La pronuncia della Cassazione
Nell’accogliere il ricorso interposto dalla difesa erariale, i supremi giudici hanno censurato l’assunto del giudice dell’appello, attestando l’adempimento dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria in materia di frodi carosello, in quanto sia le intercettazioni telefoniche legittimamente assunte in sede penale e trasmesse all’Amministrazione finanziaria. nonché la sentenza (patteggiamento) resa ai sensi dell’articolo 444 cpp, sono materiale probatorio pieno ed efficace ai fini del processo e degli accertamenti tributari in genere.

Osservazioni
Con la sentenza in esame, la Suprema corte ha innanzitutto ribadito il principio di diritto in base al quale, qualora l’amministrazione contesti a un operatore il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell’accertamento, è onere della medesima amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva – per l’esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall’amministrazione – in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni.
Fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell’Iva non è, dunque, soltanto la consapevolezza dell’iscrizione dell’operazione, a fondamento del diritto a detrazione, in un’evasione a monte nella catena di prestazioni, ma anche il fatto che l’operatore, sulla base della diligenza esigibile dall’operatore accorto in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell’esistenza dell’evasione.

In detta prospettiva, la Cassazione ha statuito, richiamando un precedente in tal senso (cfrCassazione, sentenza 2916/2013), che “le intercettazioni telefoniche legittimamente assunte in sede penale e trasmesse all’amministrazione tributaria entrano a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall’art. 63 del D.P.R. n. 633/1972; tale norma, infatti, non contrasta nè con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., perchè le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell’atto sono state autorizzate da un giudice, nè con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perchè, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale”.

Il divieto, posto dall’articolo 270 cpp, di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte, invero, non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale, non potendosi arbitrariamente estendere l’efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti di difesa in quella sede, a domini processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie.

I giudici di legittimità hanno altresì ribadito (Cassazione, sentenza 24587/2010) che la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cpp ( “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento.

Non essendosi la Ctr attenuta a tali principi di diritto, il ricorso del Fisco è stato accolto, con rinvio della causa per nuovo giudizio.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Dora De Marco

 

 

 

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