Recepite, tra le altre, le prescrizioni su individuazione della reale situazione familiare del contribuente e determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva
L’attività istruttoria
Il Garante della privacy ha evidenziato che la ricostruzione sintetica del reddito deve basarsi su “dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente”.
Le spese medie Istat, pertanto, sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, per acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati dell’abitazione; spese per l’utilizzo di veicoli, parametrate ai kW).
Le spese medie Istat non avranno invece alcun peso nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico.
Inoltre, non saranno oggetto di contraddittorio le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (vedi tabella A allegata al Dm 24 dicembre 2012). Gli importi relativi a tali spese saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito soltanto se individuati puntualmente dall’ufficio. Analogamente, le spese per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa.
Viene poi ribadito il concetto, già affermato nella circolare 24/2013, secondo cui, se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.
Il “fitto figurativo”
In base al Dm 24 dicembre 2012, al contribuente, per il quale non risulta nel comune di residenza alcune delle tipologie di possesso (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito), viene attribuita la spesa per il “fitto figurativo”. Questo, però, non rileva ai fini della selezione.
In sede di contraddittorio, il contribuente potrà rappresentare la sua reale condizione abitativa, consentendo in tal modo di sostituire la spesa per “fitto figurativo” con la determinazione delle “spese per elementi certi” connesse alle caratteristiche dell’immobile di cui dispone.
Controlli preventivi sui dati
L’Agenzia, per limitare i rischi di errori ed evitare di selezionare posizioni che richiedono riscontri in ordine alla correttezza dei dati presso gli enti fornitori, sta effettuando una preliminare analisi delle informazioni presenti nelle banche dati. Analogamente gli uffici, prima di procedere all’invito del contribuente, dovranno effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati e provvedere alle eventuali opportune modifiche.