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Gare d’Appalto, punteggio non determinato dall’esperienza

lentepubblica.it • 23 Gennaio 2018

2017-06-23-07-41-40-900x598L’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 17 gennaio 2018, n. 279.


Nel caso di specie, l’aspetto tecnico-qualitativo dell’offerta avrebbe dovuto essere declinato e valutato secondo i criteri e i sub-criteri indicati, in maniera specifica e dettagliata, nella lettera di invito. In un appalto di servizi, come in questo caso, deve, ritenersi possibile che il bando prevedesse anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo e attinenti alla capacità tecnica della concorrente.

 

In tal senso, dunque, l’esperienza pregressa, valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, era anche quella del personale della partecipante: per la determinazione del punteggio la lettera di invito rinvia alla documentazione prodotta a corredo (vale a dire il curriculum attestante l’esperienza acquisita mediante eventi, manifestazioni sportive o partecipazione a tornei). Gli altri criteri indicati nella lettera di invito devono, invece, essere interpretati come requisiti progettuali, afferenti al progetto di gestione e all’offerta tecnica oggetto di valutazione.

 

Siffatta ricostruzione garantisce una corretta proporzione nell’attribuzione del punteggio assegnato all’attività svolta e all’esperienza pregressa, ovvero ai requisiti in possesso dell’impresa, e agli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta e, di conseguenza, l’aggiudicazione all’impresa che abbia formulato l’offerta tecnica migliore.

 

Ed invero, l’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta, ammissibile soltanto per gli appalti di servizi e nei limiti su indicati, è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l’attività svolta, con oggetto analogo a quella dell’appalto da affidarsi, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

 

Fonte: Consiglio di Stato, Sezione V
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