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Appalti: per le gare oltre i 40 mila euro serve certificazione ANAC?

lentepubblica.it • 18 Aprile 2016

affidabilita professionale concorrente bando gareIl nuovo Codice degli appalti delinea un sistema doppio per gli acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali. Se da un lato infatti per gli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria si prevede l’affidamento diretto mediante il ricorso ai mercati elettronici o alle piattaforme telematiche, per gli acquisti di valore superiore a 40.000 euro (ma inferiore a 209.000 euro) la stazione appaltante deve ottenere la qualificazione dell’ANAC e poi ricorrere agli strumenti di negoziazione messia disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori regionali. Nel caso in cui questi strumenti non siano disponibili le PA possono ricorrere alla procedure tradizionali (centrale di committenza o gara).

 

Secondo l’Anac, per i Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti non possono trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 125 del Codice dei contratti, relative agli acquisti in economia. La nuova versione del comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, originariamente introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ha attualmente il seguente tenore: «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

 

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione». La disposizione, dettata all’evidente scopo di contenimento della spesa pubblica, è finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni attraverso il doveroso utilizzo di forme di aggregazione (unioni, accordi consortili, soggetti aggregatori e province) ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici. Lo scopo è quello di canalizzare la domanda di lavori, beni e servizi proveniente da una miriade di Comuni, anche di dimensioni estremamente ridotte (si pensi ai cosiddetti “comuni polvere”), verso strutture aggregatrici, con l’effetto di concentrare le procedure di acquisto, aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e riducendo nel contempo le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure, garantendo, così nel contempo, l’accrescimento della specializzazione, in capo ai soggetti più qualificati, nella gestione delle procedure di procurement.

 

E’ noto che fino al 31 dicembre 2015 la situazione relativa all’obbligo della centralizzazione dei procedimenti di gara si caratterizzava per la possibilità dei comuni non capoluogo di provincia ma con popolazione superiore ai 10 mila abitanti di procedere con acquisti autonomi (non aggregati in unione di comuni o in altra forma di centralizzazione ex comma 3-bis dell’articolo 33 del codice dei contratti) fino alla soglia dei 40 mila euro.

 

All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;

 

b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse”.

 

Per effetto di quanto, dal primo gennaio 2016, l’attuale formulazione del comma 3, dell’articolo 23 – ter della legge 114/2014 (rubricato:  Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)  è il seguente:

 

Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

 

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto.

 

Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

 

L’individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonchè l’individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Ai fini di quanto previsto nell’apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

 

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione
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