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Gare d’Appalto: norme su ripetizione operazioni dopo un annullamento

lentepubblica.it • 21 Giugno 2016

annullamentoIl Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 10.06.2016 n. 2506, si è pronunciata sul rinnovo delle operazioni di gara conseguente a una sentenza di annullamento. Secondo la recente pronuncia, infatti, la discrezionalità che compete all’Amministrazione, in caso di rinnovo delle operazioni di gara, è circoscritta dalla motivazione della sentenza che annulla la precedente valutazione.

 

Allorchè la sentenza di annullamento si limita a rilevare come sia “illogico” un apprezzamento in cui non vi sia corrispondenza tra le valutazioni negative verbalizzate ed il punteggio finale attribuito, senza condizionare il successivo riesame (che ben potrebbe essere anche confermativo del precedente punteggio) si richiede, in fase esecutiva, una valutazione ex novo in cui, secondo logica, siano ricondotti a coerenza il giudizio critico ed il punteggio che lo sintetizza, mediante correzione dell’uno o dell’altro.

 

Mentre sarebbe legittima l’integrazione in sede giudiziale, da parte dell’Amministrazione competente, della motivazione dell’atto amministrativo effettuata mediante gli atti del procedimento o un successivo provvedimento di convalida, sono invece inammissibili le argomentazioni difensive addotte a giustificazione del provvedimento impugnato mediante un’integrazione postuma effettuata in sede di giurisdizionale (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 10/07/2015, n. 3488; Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2247).C.d.S., sez. III, 26/02/2016, n. 790).

 

Il principio giurisprudenziale per cui, nelle procedure di gara, imparzialità e correttezza delle operazioni selettive sono garantite dalla discrezionale valutazione delle offerte tecniche, secondo parametri predefiniti anteriormente alla conoscenza del contenuto delle medesime e prima che siano note le offerte economiche, può talora essere compatibile con il concorrente principio di conservazione dell’attività legittimamente espletata.

 

 

Fonte: Consiglio di Stato, Sezione Terza
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