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Gare telematiche: file dell’offerta devono potersi aprire con tutti i programmi

lentepubblica.it • 20 Maggio 2021

gare-telematiche-files-offertaGare telematiche, i file dell’offerta devono potersi aprire con tutti i programmi: lo stabilisce una recente Sentenza del TAR della Lombardia.


Nel caso in esame, all’interno di una procedura di gara telematica, la società ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione:

il file contenente la relazione di cui agli indicatori 1-2-3 della griglia di valutazione della lettera di invito, ad eccezione della prima pagina, non contiene alcun testo. Le restanti pagine costituenti il file risultano bianche ……”.

Evidente pertanto che il caso verte attorno all’illeggibilità di questi file.

Gare telematiche: file dell’offerta devono potersi aprire con tutti i programmi

Per quanto attiene alle caratteristiche dei documenti informatici che le imprese inviano alla stazione appaltante ai fini di partecipare alla gara, la giurisprudenza ha affermato che è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne, secondo le regole dell’ordinaria diligenza:

  • l’integrità
  • e la leggibilità.

Questo proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi. Con la conseguenza che l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità di parte ricorrente ed essa è chiamata a risponderne.

Nel caso di specie la ricorrente ha inviato una serie di file di cui solo uno risulta non apribile con i mezzi a disposizione della stazione appaltante.

In merito si deve ritenere che quando, come nel caso di specie, le regole della piattaforma di gara prevedano l’invio dei documenti in un certo formato (PDF) senza specificare il programma necessario per la sua lettura, le regole dell’ordinaria diligenza impongono che i file che compongono l’offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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