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Gazzetta Ufficiale: uffici giudici di pace mantenuti e soppressi

lentepubblica.it • 2 Dicembre 2014

Il decreto 10 novembre, che definisce la procedura relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 d.lgs. 156/2012, oggi è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ritenuto che, a seguito dell’esercizio della facolta’ di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonche’ per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all’art. 6, si rende necessario rideterminare l’elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti richiedenti e considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell’indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell’attivita’ di formazione del personale messo a disposizione dagli enti locali:

Il Ministero della Giustizia ha ritenuto – a seguito dell’esercizio della facolta’ di cui all’art. 5 e per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all’art. 6 – di rideterminare l’elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti richiedenti.

Sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.

 

Consulta gli allegati:

Uffici giudici di pace mantenuti

Uffici giudici di pace soppressi

 

 

FONTE: Ministero della Giustizia

 

 

processo

 

Fonte:
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