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Gravi Illeciti Professionali, contestazione giudiziale pendente ed esclusione dalla gara

lentepubblica.it • 16 Gennaio 2018

illeciti professionaliIl TAR Napoli, con la Sentenza del 05.01.2018 n. 99, sono stati forniti chiarimenti su gravi illeciti professionali, contestazione giudiziale pendente ed esclusione dalla gara d’appalto.


 

La società ricorrente rappresenta di essersi graduata provvisoriamente come prima all’esito dell’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche ed economiche e, tuttavia, di essere stata esclusa ai sensi dell’art. 80 co. 5 cod. appalti in relazione al grave inadempimento posto in essere nell’ambito del servizio di prelievo, trasporto, contazione, smaltimento e accredito bancario di valori, svolto (art. 80 co. 5 d.lgs. 50/2016: «le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: (…) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (…)»).

 

La giurisprudenza tende a escludere ogni margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante nel caso in cui le precedenti risoluzioni contrattuali siano sub judice. In presenza di una contestazione giudiziale, quindi, le stazioni appaltanti non potranno escludere gli operatori che pure si assuma essere stati gravemente inadempienti in precedenti contratti con la P.A. (v. in proposito, anche, il parere n. 2286 del 3/11/2016 della sezione atti normativi del C.d.S. nonché Cons. Stato Sez. III, 05-09-2017, n. 4192; Consiglio di Stato, sez. V, 27/04/2017, n. 1955; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12-10-2017, n. 4781).

 

In merito, giova rammentare che il provvedimento di esclusione deve recare un’adeguata motivazione circa l’incidenza della gravità del pregresso inadempimento sull’affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto della gara. In tal senso, si esprimono la giurisprudenza (v. Cons. Stato Sez. III, 23/11/2017, n. 5467; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 01/08/2017, n. 1011) e le Linee guide n. 6 adottate dall’ANAC ai sensi del medesimo art. 80 co. 13 cod. appalti (v., in particolare, i punti 6.3 e 6.4.: «6.3. il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. 6.4 La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto»).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

 

Fonte: TAR Napoli
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