Esistono diversi modi per dare sostegno economico alla cultura; uno di questi è la destinazione della quota del 5 per mille a sostegno dei soggetti che operano nel settore culturale.
Si tratta di una misura fiscale, introdotta in via sperimentale con la legge finanziaria dell’anno 2006 e successivamente prorogata di anno in anno, che permette ad ogni contribuente di devolvere una quota del proprio IRPEF (pari appunto al 5 per mille del totale) per sostenere le realtà del terzo settore, che svolgono attività di volontariato, assistenza, promozione sociale e culturale e che non perseguono fini di lucro.
La scelta di devolvere il 5 per mille è su base volontaria e non comporta una maggiore spesa per il contribuente, in quanto l’importo viene scorporato dall’IRPEF a debito già dovuta.
Anche quest’anno, nel modello per la dichiarazione dei redditi, c’è un allegato con sei riquadri in cui si può indicare:
La mancanza di una delle due indicazioni rende nulla la scelta e la somma rimane quindi nelle casse dello Stato.
La normativa attualmente in vigore è molto precisa e definisce chiaramente quali sono i beneficiari che possono ricevere il 5 per mille, suddividendoli in categorie omogenee:
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 209 del 28 luglio 2016 sono stati stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.
L’art.2 comma 2 del decreto fornisce l’elenco dei soggetti che possono essere destinatari dell’aiuto economico, ovvero:
Lo stesso art. 2 descrive nei commi successivi gli adempimenti necessari all’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, tenuto dal Ministero della Cultura.
Gli enti interessati a presentare istanza di iscrizione, possono farlo entro il 28 febbraio di ogni anno esclusivamente per via telematica, mediante l’apposita procedura raggiungibile a questo link: https://portaleprocedimenti.beniculturali.it/
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
In caso di interventi di restauro è necessario allegare le copie conformi agli originali:
Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l’elenco degli enti, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale e lo pubblica sul proprio sito web.
Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1 aprile.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1 maggio, pubblica sul proprio sito web gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi e di quelli esclusi e li trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero può procedere ad effettuare controlli a campione, per verificare quanto dichiarato in sede di iscrizione; i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti, sono cancellati dall’elenco con provvedimento del Direttore Generale del Bilancio.
Secondo quanto stabilisce l’art. 5 del Decreto, i soggetti destinatari di contributi sono tenuti a redigere entro un anno dalla ricezione degli importi un rendiconto chiaro e trasparente della destinazione delle somme percepite.
Le spese sostenute dal soggetto beneficiario, incluse quelle per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, devono essere: