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Il 5 x 1000: una firma per dare sostegno alla Cultura

lentepubblica.it • 22 Luglio 2021

Il 5 x 1000 una firma a sostegno della culturaEsistono diversi modi per dare sostegno economico alla cultura; uno di questi è la destinazione della quota del 5 per mille a sostegno dei soggetti che operano nel settore culturale.


Cos’è il 5 per mille

Si tratta di una misura fiscale, introdotta in via sperimentale con la legge finanziaria dell’anno 2006 e successivamente prorogata di anno in anno, che permette ad ogni contribuente di devolvere una quota del proprio IRPEF (pari appunto al 5 per mille del totale) per sostenere le realtà del terzo settore, che svolgono attività di volontariato, assistenza, promozione sociale e culturale e che non perseguono fini di lucro.

Come destinare il 5 per mille

La scelta di devolvere il 5 per mille è su base volontaria e non comporta  una maggiore spesa per il contribuente, in quanto l’importo viene scorporato dall’IRPEF a debito già dovuta.

Anche quest’anno, nel modello per la dichiarazione dei redditi, c’è un allegato con sei riquadri in cui si può indicare:

  • il codice fiscale dell’ente a cui si voglia versare il 5 per mille
  • e lo spazio per apporre la firma.

La mancanza di una delle due indicazioni rende nulla la scelta e la somma rimane quindi nelle casse dello Stato.

A chi è possibile destinare il 5 per mille?

La normativa attualmente in vigore è molto precisa e definisce chiaramente quali sono i beneficiari che possono ricevere il 5 per mille, suddividendoli in categorie omogenee:

  • Organizzazioni di volontariato, di cui fanno parte le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le cooperative sociali, le ONG (organizzazioni non governative) riconosciute ed iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi, le associazioni di promozione sociale, le associazioni e fondazioni che operano nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, istruzione, beneficenza, formazione.
  • Enti della ricerca scientifica e sanitaria cioè tutti quegli enti che si occupano di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze (biologia, medicina, tecnologia, fisica, matematica, ecc.)
  • Attività sociali svolte dal Comune di residenza, come, ad esempio, assistenza ad anziani, disabili, bambini, ecc.
  • Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
  • Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Normativa del MIC: l’elenco dei beneficiari del 5 per mille nel settore della cultura

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 209 del 28 luglio 2016 sono stati stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.

L’art.2 comma 2 del decreto fornisce l’elenco dei soggetti che possono essere destinatari dell’aiuto economico, ovvero:

  • il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
  • gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale;
  • gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

Lo stesso art. 2 descrive nei commi successivi gli adempimenti necessari all’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, tenuto dal Ministero della Cultura.

Procedura per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari

Gli enti interessati a presentare istanza di iscrizione, possono farlo entro il 28 febbraio di ogni anno esclusivamente per via telematica, mediante l’apposita procedura raggiungibile a questo link: https://portaleprocedimenti.beniculturali.it/

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto;
  • una relazione sintetica descrittiva dell’attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta negli ultimi 5 anni.

In caso di interventi di restauro è necessario allegare le copie conformi agli originali:

  • delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi, rilasciate dalle competenti soprintendenze
  • e dei conseguenti atti di collaudo.

Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l’elenco degli enti, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale e lo pubblica sul proprio sito web.

Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1 aprile.

Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1 maggio, pubblica sul proprio sito web gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi  e di quelli esclusi e li trasmette all’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero può procedere ad effettuare controlli a campione, per verificare quanto dichiarato in sede di iscrizione; i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti, sono cancellati dall’elenco con provvedimento del Direttore Generale del Bilancio.

 Obblighi di rendicontazione

Secondo quanto stabilisce l’art. 5 del Decreto, i soggetti destinatari di contributi sono tenuti a redigere entro un anno dalla ricezione degli importi un rendiconto chiaro e trasparente della destinazione delle somme percepite.

Le spese sostenute dal soggetto beneficiario, incluse quelle per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, devono essere:

  • dettagliate per singole voci di spesa
  • e collegate alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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