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Credito per le Imprese Musicali: info su assegnazioni e verifiche

lentepubblica.it • 29 Dicembre 2015

musicoterapiaIl bonus a favore delle imprese musicali, previsto dall’articolo 7 del Dl 91/2013 (“decreto cultura”), per i costi sostenuti nel triennio 2014/2016, è utilizzabile in compensazione tramite F24. Il modello deve essere presentato necessariamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria (Entratel o Fisconline), in caso contrario il versamento verrà rifiutato.

 

È quanto mette in chiaro, già dalle prime righe, il provvedimento del 23 dicembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta introdotto per la promozione dei giovani talenti musicali, compositori emergenti e degli spettacoli dal vivo di portata minore. Un vademecum atteso, in quanto, previsto dall’articolo 6 del decreto 2 dicembre 2014 del Mibac di concerto con il Mef, applicativo della norma agevolativa e che stabilisce, tra l’altro, le spese ammesse per l’accesso la bonus, i requisiti, i tempi e l’iter da seguire per il suo riconoscimento.

 

L’agevolazione, comunque, interessa le imprese, attive almeno dal 1° gennaio 2012, produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali (articolo 78, legge 633/1941) e quelle che realizzano e organizzano eventi musicali dal vivo.
 

Continuando la lettura del provvedimento, il successivo step è per le Amministrazioni coinvolte. La prima chiamata in causa è per il ministero dei Beni culturali, che deve inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, con l’importo assegnato a ciascuna di esse.

 

Con le stesse modalità deve anche informare l’Amministrazione finanziaria delle eventuali modifiche riguardanti i dati già trasmessi. Previsti anche i tempi di questa ultima eventualità: l’aggiornamento va comunicato entro 15 giorni dalla data in cui il Mibac viene a conoscenza dei cambiamenti che hanno determinato la perdita o la riduzione del credito d’imposta o altro variazione. In questo caso, il modello F24 può essere presentato dal terzo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione.
 

Infine, stabilisce il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate verifica, attraverso controlli automatizzati, che i crediti siano stati fruiti nei limiti degli importi assegnati. In caso contrario, l’F24 è scartato e il rifiuto è comunicato a chi ha trasmesso il modello attraverso apposita ricevuta, consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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