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Incentivi autotrasporto: sono destinati solo al rimborso spese correnti

lentepubblica.it • 3 Settembre 2014

Secondo la magistratura contabile, la maggior parte degli incentivi per l’autotrasporto, pari complessivamente a circa 2 miliardi l’anno includendo quelli per la riduzione delle accise sul carburante, viene destinata al rimborso di spese correnti e non al concreto stimolo del settore.

La maggior parte degli incentivi per l’autotrasporto, pari complessivamente a circa 2 miliardi l’anno includendo quelli per la riduzione delle accise sul carburante, viene destinata al rimborso di spese correnti e non al concreto stimolo del settore. E’ quanto emerge dalla Relazione sulla Gestione delle risorse destinate alla realizzazione di misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci per il 2012, della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata il 12 agosto scorso. Gli incentivi infatti, si concentrano essenzialmente sul rimborso di spese correnti quali sgravi sui contributi previdenziali, sgravi fiscali, credito d’imposta per le somme spese per il SSN, rimborso dei pedaggi autostradali, rimborso somme per l’utilizzo di navi. Una situazione che rischia di connotare “gli ingenti aiuti al settore quali misure passive di sostegno, ormai strutturali nelle dinamiche produttive, più che strumenti di sviluppo in ottica pluriennale di medio lungo termine” scrivono i magistrati istruttori Andrea Liberati e Fabio Gaetano Galeffi che rimarcano anche come “il profilo di centralità della contribuzione alle spese correnti determina, inoltre, una vulnerabilità di alcune misure sotto il profilo della compatibilità con il diritto comunitario”. 

In particolare, “relativamente ai contributi per sicurezza e ambiente, si osserva l’assoluta prevalenza della destinazione al pagamento dei pedaggi (oltre il 90%), e, quindi, a spese correnti” rileva l’indagine della Corte dei Conti che, in sintesi, mira a verificare come siano state indirizzate e gestite le risorse assegnate dall’art. 33 della legge 183 del 2011 a finalità di sostegno al settore dell’autotrasporto merci per 373,6 milioni di euro. Mentre sono escluse dall’analisi, ulteriori forme di contribuzione a favore del settore, in primo luogo quelle relative alla riduzione delle accise sul carburante, di notevole rilevanza finanziaria (1,6 miliardi di euro nel 2012). 

In merito al cosiddetto ‘ecobonus’ di 30 milioni di euro, (le cui risorse non sono recuperabili per incentivi al settore), risulta revocata la proroga e ben 98,2 milioni di euro sono stati utiizzati per il pagamento retroattivo dei pedaggi del 2010 (senza una destinazione utile per l’esercizio di riferimento), inoltre, risultano destinati 91 milioni di euro agli sgravi Inail che, laddove l’Amministrazione avesse aggiornato i coefficienti nei tempi previsti, non sarebbero verosimilmente dovuti dalle imprese. Pertanto, ben 121 milioni su 373,6 (pari al 32,3%) stanziati per il 2012 non sono effettivamente destinati al concreto stimolo del settore. Dal momento che la maggior parte delle risorse per il rimborso dei pedaggi risulta destinata ad annualità precedenti, con uno scostamento temporale di circa tre anni, “è pertanto, necessario ricondurre progressivamente le previsioni di spesa alle risorse effettivamente stanziate per ogni esercizio, accelerando le procedure di erogazione delle risorse” si fa notare nella Relazione. 

Ma oltre a queste criticità, se ne rilevano altre per le misure destinate alla deduzione forfetaria di spese non documentate. In quanto “è emersa l’impossibilità di una quantificazione degli sgravi fruiti dalle imprese, ponendo un problema circa la verifica del rispetto del tetto di aiuto triennale previsto dalla legislazione comunitaria”. E’ evidente come in tale contesto normativo “non sia stato possibile adottare strumenti di monitoraggio ‘in tempo reale’ degli effetti finanziari e di conseguenza misure che assicurino il rispetto delle previsioni di bilancio” sottolinea la Corte dei conti. Inoltre, “non risultano flussi informativi verso la Banca Dati Anagrafica (Bda) istituita presso il Mise né risulta essere presente altra forma di controllo in sede di deduzione circa il cumulo con altri aiuti de minimis, analogamente a quanto constatato per i versamenti a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione Rc”.

“A tal fine andrebbe valutata l’opportunità di concedere l’agevolazione entro i limiti dello stanziamento complessivo nella forma di credito d’imposta, anziché di deduzione” suggeriscono i relatori. “Le osservazioni svolte impongono una riflessione sulla reale utilità delle politiche di settore in un contesto in cui la quota del trasporto su strada è pari all’86%, contro il 14% del trasporto merci su rotaia” concludono i magistrati contabili.

 

FONTE: Confcommercio

 

 

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