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Incidente per slittamento auto su neve: Comune è responsabile?

lentepubblica.it • 31 Maggio 2017

slittamento auto neveSe la nostra auto slitta sulla neve, scesa sull’asfalto durante la notte, e fa un incidente chi è responsabile? L’amministrazione ha il dovere di approntare un servizio di spazzaneve per evitare di risarcire i danni?


Indicazioni arrivano dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, con l’ordinanza 17 febbraio – 25 maggio 2017, n. 13148. L’appello presentato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 16/07/2012, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, patiti a seguito di incidente avvenuto in data 17/12/2010 in una via cittadina del Comune di Arezzo, a causa di inidonee misure adottate dal Comune in presenza di una forte nevicata. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’08/07/2014, rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.

 

Il Giudice riteneva che l’ente proprietario di una strada non sia sempre e comunque responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi a causa della difettosa manutenzione della stessa, ma solo ove gli si possa attribuire la qualifica di “custode” e sempre che la strada sia soggetta al pubblico transito. Richiamata la giurisprudenza di questa sezione (Cass., 3, 12/04/2013 n. 8935, che presume la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. salva la prova della imprevedibilità dell’evento) Il Tribunale ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 2051 c.c. dipenda dalla risoluzione di una quaestio facti, se ricorrano cioè in concreto le condizioni per attribuire all’ente la qualifica di custode.

 

Il Giudice, con motivazione immune da censure, ha ritenuto che, in previsione di una nevicata forte, il rischio di gravi problemi alla viabilità fosse talmente alto e tanto facilmente prevedibile che solo motivazioni più pressanti (ad es. questioni di salute) avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l’uso di un veicolo. Nel caso in esame il nesso eziologico tra il comportamento del Comune ed il danno era stato certamente interrotto dal comportamento del danneggiato che, incurante della situazione dei luoghi ed in presenza di massiccia nevicata, aveva accettato il rischio di entrare nelle stradine del centro storico.

 

L’ente proprietario della strada, addetto alla manutenzione e tenuta della stessa, è anche garante della circolazione e della sicurezza degli automobilisti. Deve quindi intervenire immediatamente per eliminare tutti i possibili pericoli per il traffico. Tuttavia la sua responsabilità viene meno quando vi è un «caso fortuito» ossia alternativamente:

 

 

  • un comportamento imprudente dell’automobilista;
  • un evento improvviso, imprevedibile e inevitabile.

 

 

Nel caso della macchina che slitta sulla neve appena scesa dal cielo, siamo in presenza di entrambi i presupposti del «caso fortuito».

 

 

Fonte: Corte di Cassazione, Sezione III Civile
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