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Indizione Procedura Negoziata senza Bando: le regole secondo il Consiglio di Stato

lentepubblica.it • 23 Ottobre 2018

indizione-procedura-negoziata-senza-bandoIl Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 08.10.2018, n. 5766, si è pronunciato in merito all’Indizione di una Procedura Negoziata senza Bando: ecco le regole.


Indizione di una Procedura Negoziata senza Bando: ecco le regole delineate dalla sopra citata Sentenza del Consiglio di Stato. Nel merito l’appellante contesta che la delibera di indizione sia stata pubblicata sul profilo del Committente e nella sezione “amministrazione trasparente”.

 

Si sostiene, infatti, che tale forma di pubblicazione on line non sia idonea a determinare la conoscenza legale dell’atto pubblicato, con ogni conseguenza anche rispetto all’osservanza dei termini di impugnazione.

 

Lo svolgimento dei fatti

 

La giurisprudenza amministrativa di primo grado pronunciatasi in materia ha riconosciuto che l’estrema urgenza può essere data dall’imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l’appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga (cfr. TAR Lazio, sez. III-Quater, 14 giugno 2012, n. 5424; Tar Lazio, sez. III quater, 24 aprile 2012, n. 3663).

 

Nel caso di specie, appunto, l’esternata urgenza di provvedere all’aggiudicazione del servizio derivava anche dalla delicatezza dell’oggetto dell’appalto oltre che dal fatto che il contratto con il gestore uscente era già stato prorogato due volte.

 

Il giudizio

 

In attuazione della l. 69/2009 è stato emanato, con particolare riguardo ai contratti pubblici, il d.P.C.M. 26 aprile 2011 che stabilisce le modalità di pubblicazione, nei siti informatici delle amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica. Il detto decreto ha previsto, all’art. 4, che le amministrazioni aggiudicatrici devono pubblicare i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo del committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page.

 

Nel caso di specie, l’onere di pubblicazione in via telematica è stato correttamente assolto, mediante ostensione della delibera [di indizione] nel sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice (nella sezione dotata di funzione di albo pretorio o di albo on line), in conformità al disposto dell’art. 2 comma 2 d.P.C.M. 26 aprile 2011.

 

Questo tipo di pubblicità è quindi finalizzato ad assicurare presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e a produrre gli effetti giuridici cui è preordinata; esso comporta, di conseguenza, il decorrere dei termini per la partecipazione alla gara ovvero per l’impugnazione degli atti della procedura davanti al giudice competente.

 

La pubblicazione della delibera [di indizione] risulta dunque conforme ai riferimenti normativi e idonea alla integrazione dei predetti effetti legali di conoscenza degli atti pubblicati; e ciò indipendentemente dal loro mancato inserimento nella pagina “amministrazione trasparente” del sito della stazione appaltante.

 

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Fonte: Consiglio di Stato
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